La Corte di cassazione, V sezione penale, con la sentenza n. 7044 del 18 febbraio 2009, ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta impartita dai giudici di merito nei confronti di un amministratore di fatto di una società di Ascoli Piceno che era solito firmare tutte le bolle di consegna. Secondo i giudici di legittimità, in particolare, “Nei reati di bancarotta in ambito societario, soggetto attivo può essere anche colui che svolga in via di mero fatto, come nella specie, le funzioni di amministratore, poiché le fattispecie legali non introducono alcuna distinzione tra ruolo corrispondente ad una carica formale ed analoga funzione esercitata in via di fatto”. Questa funzione, si legge nella sentenza, può essere ricavata “dall'inserimento del soggetto, in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi”. In definitiva, anche il factotum è responsabile penalmente nonostante, a statuto, l'amministratore sia altro soggetto.
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