Risponde a Telefisco la circolare 12/E/2010 dell’agenzia delle Entrate

Pubblicato il 14 marzo 2010 In merito alla procedura per il rimborso ai non residenti dell’Iva con il pro-rata l’Agenzia spiega, con la risposta 3.4 della circolare 12/2010, che “per poter ottenere un rimborso nello Stato membro, il soggetto passivo che non sia nello stesso stabilito, deve effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione nello Stato membro in cui è stabilito”.

Pertanto, il rimborso non è ammesso se durante il periodo di riferimento dello stesso, il soggetto passivo abbia effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette, che non danno diritto alla detrazione dell’imposta.

Nell’ipotesi in cui il soggetto passivo abbia effettuato solo in parte operazioni esenti, l’ammontare del rimborso è ammesso in misura proporzionale alle operazioni che danno diritto alla detrazione, conformemente a quanto disposto dall’articolo 6 della direttiva 2008/9/CE che espressamente richiama il concetto di pro-rata dell'importo dell'IVA rimborsabile.

È il caso dei residenti in Italia che hanno assolto l’Iva in altri paesi Ue nell’ambito della propria impresa: dunque, sarà possibile richiedere il rimborso anche se abbiano svolto in parte attività esenti.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Giudizio abbreviato: sospensione pena e non menzione con rinuncia a impugnare

23/12/2024

Disegno di legge annuale sulle PMI, novità sul tavolo del Consiglio dei Ministri

23/12/2024

Agevolazione prima casa: chiarimenti in caso di dichiarazione di successione tardiva

23/12/2024

Acconto Iva 2024

23/12/2024

Legge Bilancio 2025: misure per fisco e imprese

23/12/2024

NASpI: mappa delle novità in vigore e in arrivo

23/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy