Risponde a Telefisco la circolare 12/E/2010 dell’agenzia delle Entrate
Pubblicato il 14 marzo 2010
In merito alla procedura per il rimborso ai non residenti dell’Iva con il pro-rata l’Agenzia spiega, con la risposta 3.4 della circolare 12/2010, che “
per poter
ottenere un rimborso nello Stato membro, il soggetto passivo che non sia nello stesso stabilito,
deve effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione nello Stato membro in cui è
stabilito”.
Pertanto, il rimborso non è ammesso se durante il periodo di riferimento dello stesso, il soggetto passivo abbia effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette, che
non danno diritto alla detrazione dell’imposta.
Nell’ipotesi in cui il soggetto passivo abbia effettuato solo in parte operazioni esenti,
l’ammontare del rimborso è ammesso in misura proporzionale alle operazioni che danno
diritto alla detrazione, conformemente a quanto disposto dall’articolo 6 della
direttiva 2008/9/CE che espressamente richiama il concetto di pro-rata dell'importo dell'IVA
rimborsabile.
È il caso dei residenti in Italia che hanno assolto l’Iva in altri paesi Ue nell’ambito della propria impresa: dunque, sarà possibile richiedere il rimborso anche se abbiano svolto in parte attività esenti.