L’Associazione italiana dottori commercialisti, con la nota di comportamento n. 173, riporta alcune indicazioni sulla tassazione dei dividendi da partecipazioni qualificate, conseguiti da persone fisiche non imprenditori e da società di persone, a seguito del taglio Ires dal 33% al 27,5%. Il decreto ministeriale 2 aprile 2008, a seguito della diminuzione della suddetta aliquota Ires, ha elevato dal 40% al 49,72% la base imponibile prevista dagli articoli 47 e 59 del Testo unico, per gli utili da partecipazione di cui all’articolo 44, comma 1, lettera e). La nuova percentuale si applica ai dividendi originati da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
La norma di comportamento 173 rilascia al riguardo le seguenti precisazioni:
- la presunzione di favore si applica non solo alle “riserve”, ma anche alla distribuzione di “utili” prodotti negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007. Pertanto, gli utili 2008 e seguenti verranno tassati al 40% fino a concorrenza delle riserve pregresse (formati da utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007) e solo per l’eventuale eccedenza con la nuova aliquota d’imponibilità pari al 49,72%;
- nel caso in cui le riserve di utili siano utilizzate, a partire dall’anno successivo a quello in corso a fine 2007, per finalità diverse dalla distribuzione ai soci, devono considerarsi utilizzate in via prioritaria, e fino a loro concorrenza, quelle formate con utili prodotti negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 (che, se distribuiti concorrerebbero alla formazione del reddito complessivo del beneficiario nella misura del 49,72% del relativo importo), indipendentemente dal fatto che siano soggette a vincoli di distribuibilità per obblighi di legge o limiti statutari;
- nel distribuire “riserve di capitale” si considerano prioritariamente distribuiti utile dell’esercizio e riserve di utili, i quali concorrono a formare il reddito imponibile del socio al 40% fino a concorrenza delle riserve di utili prodotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e al 49,72% solo per le eventuali eccedenze;
- stesso discorso vale per le riserve in sospensione d’imposta, per le quali però non vale la presunzione che siano distribuite in luogo delle riserve di capitale;
- nel caso in cui le riserve di utili siano utilizzate, a partire dall’anno successivo a quello in corso a fine 2007, per finalità diverse dalla distribuzione ai soci, devono considerarsi utilizzate in via prioritaria, e fino a loro concorrenza, quelle formate con utili prodotti negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 (che, se distribuiti concorrerebbero alla formazione del reddito complessivo del beneficiario nella misura del 49,72% del relativo importo), indipendentemente dal fatto che siano soggette a vincoli di distribuibilità per obblighi di legge o limiti statutari;
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