Dal Tribunale del Lazio una sentenza, la numero 9236 del 2011, che interpreta correttamente il disposto della Legge numero 12 del 1979, confermando così che la prevista riserva a favore dei consulenti del lavoro non è limitazione all’accesso ad una professione ma "garanzia della sussistenza dei requisiti professionali nel compimento di una determinata attività, sì da renderla possibile unicamente a coloro che da un lato sono a ciò specificamente preparati e che, dall’altro, ne siano anche responsabili".
Per farlo, il Tribunale esclude i Centri elaborazione dati dalla trasmissione delle denunce telematiche mensili all'Inps; sono “ammessi a trattare solo attività esecutive e di servizio quali quelle di mero calcolo e stampa dei dati retributivi e quelle accessorie e strumentali".
Il ricorso era di una società di fornitura dei servizi di trattamento paghe, che sosteneva che la circolare Inps n. 28/2011 e la precedente nota del Ministero del Lavoro n. 7857/2010, avevano illegittimamente escluso i Ced dall’attività sopra decritta, fornendo un'interpretazione “innovativa” alla riserva prevista dalla Legge n. 12/1979.
“Soggetti abilitati alla trasmissione di documentazione lavoristica e previdenziale: i soggetti che sono tenuti alla trasmissione di tale documentazione sono solamente quelli indicati dalla legge n. 12/1979 rubricata “Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro”. Tale norma evidenzia con estrema chiarezza quali sono i soggetti abilitati a svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti. Ricordiamo, in particolare, che i commercialisti o gli esperti contabili per svolgere attività di consulenza del lavoro – ai sensi di tale legge – devono provvedere ad informare preventivamente la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.”.
* Ministero del lavoro - nota n. 7857/2010
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“La nota 29 aprile 2010, n. 7857 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’attività Ispettiva, rimarca la centralità – nel quadro normativo destinato a regolare l’attività svolta dagli “intermediari”– della legge n. 11 gennaio 1979, n. 12, che identifica, tra l’altro, i soggetti abilitati a svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti.
Al riguardo, la nota precisa che dette attività non possono che essere effettuate da coloro che hanno titolo a legittimare la conformità dei dati elaborati alle disposizioni di legge. In tal senso, il Ministero del Lavoro richiama il combinato disposto di cui all’art. 1, commi 1 e 4, della legge n. 12/1979 (allegato 1).
Pertanto, ai sensi della predetta nota, non sono autorizzati alla predisposizione e trasmissione della documentazione relativa agli adempimenti di previdenza ed assistenza sociale né i Centri di elaborazione dati (CED) – in quanto, ai sensi dell’art. 1, comma 5 della legge n. 12/1979, possono effettuare “esclusivamente” attività esecutive e di servizio, quali le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi nonché le attività strumentali ed accessorie – né quei soggetti – quali i tributaristi e gli esperti tributaristi, i consulenti fiscali, i revisori contabili – che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale. In relazione a tali soggetti risultano pertanto superate le istruzioni già impartite con circolare n. 32 del 17 febbraio 2004.”
* Inps – circolare n.28 dell’8.2.2011
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Nella Legge n. 12/1979 stanno disposizioni nazionali che, legittimamente nel giudizio del Tribunale, impongono il possesso di specifiche caratteristiche – professionali, culturali e tecniche – ai prestatori, laddove ciò sia giustificato dall’interesse, pubblico, dei destinatari dei servizi stessi e risulti proporzionato all’obiettivo che si intende raggiungere.
E’ forse superfluo, a questo punto del contributo, il richiamo ai numerosi provvedimenti di norma che attualmente attribuiscono competenze in materia contabile e fiscale ai consulenti del lavoro, professionisti abilitati a pieno titolo alla gestione dei relativi adempimenti in capo alle imprese.
E’ bene ricordare cosa riconosca la citata Legge n. 12/1979, istitutiva dell’albo, ai Consulenti del lavoro. Hanno riserva nello svolgere, per conto di qualsiasi datore, tutti gli adempimenti previsti dalle norme in vigore per l’amministrazione del personale dipendente in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, quando questi non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti.
Per voler sintetizzare l’ambito professionale, diremo che in materia di lavoro esso comprende:
nascita, definizione, evoluzione di un rapporto di lavoro, gestione di tutti i suoi aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi, previdenziali e sociali;
assistenza e rappresentanza dell’azienda nelle vertenze extragiudiziali (conciliazioni e arbitrati) derivanti dai rapporti di lavoro dipendente e autonomo;
assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso con gli Istituti previdenziali, assicurativi e ispettivi del lavoro;
selezione e formazione del personale;
consulenza tecnica d’ufficio e di parte;
igiene e prevenzione negli ambienti di lavoro;
tecniche di analisi dei costi d’impresa per la definizione del prezzo del prodotto/servizio;
consulenza e assistenza nelle relazioni e nei rapporti aziendali (controlli, convenzioni ecc.) di carattere obbligatorio, tipico e atipico;
commissioni di certificazione.
Come per ogni Ordine professionale, anche per questa categoria, dal 1979, sono notevoli i mutamenti intervenuti per rispondere alla sempre maggiore specificità delle funzioni svolte quale interlocutore e conoscitore di realtà imprenditoriali ed aziendali di piccole e medie dimensioni.
L’evoluzione normativa ha legittimato ed ampliato l’ambito professionale dei Consulenti del lavoro – il cui titolo di studio deve essere la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche (è poi richiesto un biennio di praticantato presso lo studio professionale di un Consulente del lavoro o di uno dei professionisti individuati dall’articolo 1 della Legge n. 12/1979, dopo il quale è necessario superare un esame di Stato, per l’abilitazione allo svolgimento dell’attività professionale) – in materie quali:
gestione aziendale;
redazione della dichiarazione dei redditi;
trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali;
certificazione tributaria;
autentica Cciaa;
funzione nelle segnalazioni di denuncia di attività di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
assistenza in sede di contenzioso tributario presso le commissioni e gli uffici dell’Amministrazione finanziaria.
Un decreto legislativo del 1992 (n. 546) dispone, per i Consulenti del lavoro, il patrocinio e la rappresentanza piena per il contenzioso davanti alle Commissioni tributarie, dove dunque è possibile redigere e discutere ricorsi su qualsiasi tributo.
Un altro decreto legislativo, n. 490 del 1998, ha attribuito ai Consulenti del lavoro il rilascio del visto di conformità e asseverazione dei dati contabili delle aziende.
Una Legge del 1997, la n. 140, e un Decreto ministeriale del 1998, il n. 235, hanno poi assegnato ai Consulenti del lavoro, ai fini della concessione delle agevolazioni a sostegno della innovazione industriale, la verifica in capo alle aziende, della sussistenza delle relative condizioni.
Il comma 347 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha a sua volta stabilito che la certificazione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo possa essere certificata da un consulente del lavoro.
Ancora, la legge 27 dicembre 2006 n. 296, al comma 1091, ha stabilito che «l’attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei Consulenti del lavoro.”.
Il Decreto n. 320/2004 ha individuato le categorie professionali che possono ricoprire la carica di sindaco nelle società commerciali, comprendendo gli iscritti nell’Albo dei Consulenti del lavoro.
Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, annovera i Consulenti del lavoro tra i professionisti abilitati alla lotta al riciclaggio, con compito di segnalare le eventuali operazioni sospette anche connesse alla materia della redazione dei bilanci dei propri clienti.
Il Consulente del lavoro è soggetto abilitato a ricoprire l’incarico di commissario liquidatore in enti cooperativi, ex art. 1 legge 17 luglio 1975, n. 400. Si tratta di una procedura concorsuale vigilata da organi dello Stato, cui si applicano le procedure del fallimento.
I Consulenti del lavoro sono componenti di diritto della commissione degli esperti per gli studi di settore.
I Consulenti del lavoro sono infine componenti dei tavoli tecnici istituiti presso il Ministero dell’economia e delle finanze per la riforma del sistema fiscale nazionale, suddivisi in gruppi di lavoro per:
analisi del bilancio pubblico e del patrimonio pubblico;
analisi delle caratteristiche dell’economia non osservata;
analisi dell’erosione fiscale;
analisi della sovrapposizione impositiva/agevolativa tra Stato fiscale e Stato sociale.
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