Importante decisione del TAR Toscana in merito alla riserva della legge n. 12/1979. Infatti, con la sentenza n. 861 dell’11 marzo 2021, il Tribunale amministrativo ha annullato l’affidamento dei servizi di elaborazione stipendi a una società commerciale con la “Gara informale per la gestione del servizio di elaborazione stipendi e dei servizi connessi”, che è stata aggiudicata senza riconoscere la riserva in favore dei professionisti di cui all'art. 1 della L. n. 12/79.
Il TAR ha affermato l’esclusiva competenza dei Consulenti del Lavoro iscritti all’albo nell’espletamento degli adempimenti relativi al personale dipendente. In pratica, è stato ritenuto irrilevante che nell’ambito complessivo delle prestazioni esternalizzate ci fossero anche attività non riservate, tra cui adempimenti di calcolo di carattere puramente esecutivo e di consulenza intellettuale, stante la loro inscindibilità e non scorporabilità da quelle riservate.
Stante quanto appena affermato, il TAR ha annullato il provvedimento di assegnazione da parte di un Comune, disponendo la rinnovazione delle operazioni di gara con esclusione dalla graduatoria delle società commerciali non in possesso:
La sentenza, si segnala, è il frutto di un ricorso proposto da una società tra professionisti iscritta all’Ordine dei Consulenti del Lavoro, che aveva partecipato a una gara per la gestione del servizio di elaborazione stipendi e dei servizi connessi, con la costituzione ad adiuvandum nel giudizio sia del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che dell’ANCL.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".