Commette reato di estorsione il datore che costringe il lavoratore ad accettare trattamenti retributivi non corrispondenti alle prestazioni effettuate, approfittando della situazione del mercato del lavoro particolarmente sfavorevole per il dipendente – di conseguenza estremamente vantaggiosa per il datore stesso - e ricorrendo a vessazioni rispetto alle quali il ribellarsi equivarrebbe a perdere il posto di lavoro. E’ quanto decide la sentenza di Cassazione numero 36642 del 21 settembre 2007.
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