Rischi di frode nelle scritture contabili e rettifiche

Pubblicato il 17 febbraio 2025

Le scritture contabili hanno il primario scopo di annotare e rappresentare i fatti di gestione che si verificano in un determinato periodo di tempo. La scritturazione di tali eventi avviene mediante la movimentazione di conti il cui saldo finale è esposto in bilancio.

Ciò premesso, appare evidente che l’alterazione di un bilancio avviene mediante l’annotazione nelle scritture contabili di fatti di gestione non rispondenti al vero. Tali errori, generati dalla redazione di scritture contabili inappropriate o non autorizzate, determinano l’esposizione di una frode in bilancio. Ulteriore modalità di indicazione di una frode è l’effettuazione di rettifiche ai saldi contabili riportati nel prospetto di bilancio non formalmente riportate nelle scritture contabili (rettifiche o riclassificazioni).

Lo svolgimento dell'attività d'impresa, la prestazione di servizi o la fornitura di beni, così come altre operazioni di scambio, generano variazioni sia positive che negative. La prima è una variazione attiva dal punto di vista del numerario, mentre dal punto di vista economico, rappresenta una variazione imputata a ricavo.

La seconda, invece, rappresenta una variazione passiva dal punto di vista del numerario, mentre, dal punto di vista economico genera una variazione negativa che dà vita ad un costo.

Frodi contabili

Le frodi contabili possono essere relative alle seguenti operazioni:

Il falso documentale più comune consiste nell’omettere o nascondere costi e/o passività, attraverso finte o irregolari scritture contabili.

Scopo di queste frodi è ingannare i destinatari del bilancio di esercizio fornendo informazioni non veritiere e corrette in merito all’effettiva consistenza patrimoniale o all’effettiva redditività dell’impresa.

Queste frodi, in linea di principio, vengono poste in essere dai massimi vertici aziendali che hanno la possibilità di procedere alla alterazione ed alla redazione dei documenti necessari.

Esse hanno immediato impatto sul conto economico, sulla determinazione del profitto e del margine operativo lordo. L’alterazione dei dati può anche riguardare solo una non corretta valutazione di alcuni assets.

Le principali categorie nelle quali è possibile la commissione di frodi sono le seguenti:

Come arginare il fenomeno

Si ritiene, inoltre, al fine di contenere tale fenomeno, è opportuno adottare alcune precauzioni:

  1. l’individuazione;
  2. la valutazione;
  3. il monitoraggio;
  4. la gestione;

il tutto in coerenza con il livello di rischio scelto o accettato dai vertici per il perseguimento degli obiettivi aziendali.

Funzione del revisore

Il compito del revisore, attraverso l’applicazione di idonee procedure di controllo, è quello di individuare eventuali anomalie sintomo di un inizio o di una prosecuzione di una frode.

A titolo meramente esemplificativo, si elencano alcuni eventi la cui presenza nelle scritture contabili potrà essere interpretata dal revisore come un sintomo rivelatore di una frode.

L’alterazione delle scritture contabili è la forma più ricorrente per la costruzione di una frode. In tale ottica, l’organo di controllo dovrà prestare la massima attenzione per intercettare eventuali anomalie idonee alla commissione di questo reato perpetrato a danno dell’impresa.

TABELLA DI RIEPILOGO DI ALCUNI EVENTI SEGNALATORI DI ANOMALIE

TIPO DI EVENTO

MISURA

MOMENTO

VALIDITA’

TRANSAZIONE

RILEVANTE

FINE ESERCIZIO

INOPPORTUNA

TRANSAZIONE

 

OCCASIONALE

INOPPORTUNA

TRANSAZIONE

 

OCCASIONALE

NON COERENTE CON GLI OBIETTIVI

TRANSAZIONE

PREZZI NON

IN LINEA

RICORRENTE

INOPPORTUNA 

TRANSAZIONE

RILEVANTE

OCCASIONALE

NON VALIDA PER ECCESSO DI DELEGA

INCONGRUENZA DI DATE

NORMALE

RICORRENTE

ALTERAZIONE DOCUMENTALE

PAGAMENTO A BENEFICIARI DIVERSI DALLE PARTI INTERVENUTE

NORMALE

RICORRENTE

APPROPRIAZIONE ILLECITA

INCREMENTO DI COSTI CAPITALIZZATI

NORMALE

FINE ESERCIZIO

ALTERAZIONE DATI DI BILANCIO

PAGAMENTI A FORNITORI IN ASSENZA DI CONTRATTI O DI RISCONTRI

NORMALE

RICORRENTE

APPOPRIAZIONE ILLECITA

Risvolti penali

"Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni".

Il reato di false comunicazioni sociali, ex art. 2621 c.c., si consuma nel luogo e nel momento in cui si riunisce l’assemblea e il bilancio viene illustrato ai soci.

La nuova fattispecie di “falso in bilancio”, sia per le società quotate che non, richiede che le condotte di esposizione o di omissione di fatti materiali non rispondenti al vero siano concretamente idonee ad indurre altri in errore.

Tali delitti, quindi, sono dei “reati di pericolo” e non di danno, in quanto non è necessario dimostrare l’effettivo danno frutto di comportamenti contabili illeciti, l’illecito si perfeziona nel momento in cui la falsa comunicazione sociale esce dalla sfera del soggetto “attivo” e diventa conoscibile da parte dei destinatari (soci, o terzi).

La condotta prevista dal reato di false comunicazioni sociali è duplice:

Sebbene non si riscontrino particolari dubbi interpretativi riguardanti la condotta attiva, non si può dire lo stesso in merito a quella omissiva.

La condotta omissiva, infatti, si presenta come una condotta commissiva, quindi attiva, mediante omissione, traducendosi in un messaggio ingannevole per i destinatari.

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