Le scritture contabili hanno il primario scopo di annotare e rappresentare i fatti di gestione che si verificano in un determinato periodo di tempo. La scritturazione di tali eventi avviene mediante la movimentazione di conti il cui saldo finale è esposto in bilancio.
Ciò premesso, appare evidente che l’alterazione di un bilancio avviene mediante l’annotazione nelle scritture contabili di fatti di gestione non rispondenti al vero. Tali errori, generati dalla redazione di scritture contabili inappropriate o non autorizzate, determinano l’esposizione di una frode in bilancio. Ulteriore modalità di indicazione di una frode è l’effettuazione di rettifiche ai saldi contabili riportati nel prospetto di bilancio non formalmente riportate nelle scritture contabili (rettifiche o riclassificazioni).
Lo svolgimento dell'attività d'impresa, la prestazione di servizi o la fornitura di beni, così come altre operazioni di scambio, generano variazioni sia positive che negative. La prima è una variazione attiva dal punto di vista del numerario, mentre dal punto di vista economico, rappresenta una variazione imputata a ricavo.
La seconda, invece, rappresenta una variazione passiva dal punto di vista del numerario, mentre, dal punto di vista economico genera una variazione negativa che dà vita ad un costo.
Le frodi contabili possono essere relative alle seguenti operazioni:
Scopo di queste frodi è ingannare i destinatari del bilancio di esercizio fornendo informazioni non veritiere e corrette in merito all’effettiva consistenza patrimoniale o all’effettiva redditività dell’impresa.
Queste frodi, in linea di principio, vengono poste in essere dai massimi vertici aziendali che hanno la possibilità di procedere alla alterazione ed alla redazione dei documenti necessari.
Esse hanno immediato impatto sul conto economico, sulla determinazione del profitto e del margine operativo lordo. L’alterazione dei dati può anche riguardare solo una non corretta valutazione di alcuni assets.
Le principali categorie nelle quali è possibile la commissione di frodi sono le seguenti:
Si ritiene, inoltre, al fine di contenere tale fenomeno, è opportuno adottare alcune precauzioni:
il tutto in coerenza con il livello di rischio scelto o accettato dai vertici per il perseguimento degli obiettivi aziendali.
Il compito del revisore, attraverso l’applicazione di idonee procedure di controllo, è quello di individuare eventuali anomalie sintomo di un inizio o di una prosecuzione di una frode.
A titolo meramente esemplificativo, si elencano alcuni eventi la cui presenza nelle scritture contabili potrà essere interpretata dal revisore come un sintomo rivelatore di una frode.
TABELLA DI RIEPILOGO DI ALCUNI EVENTI SEGNALATORI DI ANOMALIE
TIPO DI EVENTO |
MISURA |
MOMENTO |
VALIDITA’ |
TRANSAZIONE |
RILEVANTE |
FINE ESERCIZIO |
INOPPORTUNA |
TRANSAZIONE |
|
OCCASIONALE |
INOPPORTUNA |
TRANSAZIONE |
|
OCCASIONALE |
NON COERENTE CON GLI OBIETTIVI |
TRANSAZIONE |
PREZZI NON IN LINEA |
RICORRENTE |
INOPPORTUNA |
TRANSAZIONE |
RILEVANTE |
OCCASIONALE |
NON VALIDA PER ECCESSO DI DELEGA |
INCONGRUENZA DI DATE |
NORMALE |
RICORRENTE |
ALTERAZIONE DOCUMENTALE |
PAGAMENTO A BENEFICIARI DIVERSI DALLE PARTI INTERVENUTE |
NORMALE |
RICORRENTE |
APPROPRIAZIONE ILLECITA |
INCREMENTO DI COSTI CAPITALIZZATI |
NORMALE |
FINE ESERCIZIO |
ALTERAZIONE DATI DI BILANCIO |
PAGAMENTI A FORNITORI IN ASSENZA DI CONTRATTI O DI RISCONTRI |
NORMALE |
RICORRENTE |
APPOPRIAZIONE ILLECITA |
"Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni".
Il reato di false comunicazioni sociali, ex art. 2621 c.c., si consuma nel luogo e nel momento in cui si riunisce l’assemblea e il bilancio viene illustrato ai soci.
Tali delitti, quindi, sono dei “reati di pericolo” e non di danno, in quanto non è necessario dimostrare l’effettivo danno frutto di comportamenti contabili illeciti, l’illecito si perfeziona nel momento in cui la falsa comunicazione sociale esce dalla sfera del soggetto “attivo” e diventa conoscibile da parte dei destinatari (soci, o terzi).
La condotta prevista dal reato di false comunicazioni sociali è duplice:
Sebbene non si riscontrino particolari dubbi interpretativi riguardanti la condotta attiva, non si può dire lo stesso in merito a quella omissiva.
La condotta omissiva, infatti, si presenta come una condotta commissiva, quindi attiva, mediante omissione, traducendosi in un messaggio ingannevole per i destinatari.
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