L’Inps, con il messaggio n. 7771/07, su sollecito del ministero del Lavoro, ha specificato che a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 503/92 c’è totale incumulabilità del riscatto del corso di laurea e dei periodi di congedo parentali collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, indipendentemente dall’entità dei periodi riscattati e anche se non si sovrappongono cronologicamente. Ai sensi dell’articolo 14 del citato Dl, si prevede la non cumulabilità del riscatto dei periodi di assenza facoltativa collocati al di fuori del rapporto di lavoro con il riscatto del periodo di corso legale di laurea. La disposizione non è abrogata dal Dlgs 151/2001, che ha cassato nell’articolo 1 e 3 (art. 86, comma 2, lettera J).
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