L’Inps, con il messaggio n. 30108 del 13 dicembre 2007, chiarisce che l’attività saltuaria o discontinua non può che essere quella prestata con contratto a termine dal momento che nel caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato l’interruzione non è legata alle caratteristiche della prestazione svolta ma alla volontà delle parti. Dunque, l’intervallo di tempo tra le due prestazioni, non coperto da contribuzione e con iscrizione al collocamento, può essere riscattato solo nel caso di interruzione di un rapporto di lavoro con contratto stagionale o a termine cui segua la ripresa dell’attività.
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