In base alla giurisprudenza della Corte dei conti (sentenze n. 5413 del 29 ottobre 2008, e dal n. 5822 al n. 5832 del 26 novembre 2008), i docenti che rimangono ingiustamente esclusi dalle assunzioni hanno diritto al risarcimento dei danni nei confronti dell'amministrazione che ha commesso l'errore. Non può essere applicato alle ritardate assunzioni, spiega il Collegio, il principio della retrodatazione economica del conferimento dell'incarico di insegnamento - la restituito ad integrum cioè - in quanto la reintegrazione completa spetta solo nel caso di illegittima interruzione di un rapporto di lavoro già in atto e non quando si aspiri alla costituzione del rapporto alle dipendenze della pubblica amministrazione. Tuttavia, ogni qualvolta l'amministrazione non proceda tempestivamente alle assunzioni, come è suo dovere, oppure quando la ritardata assunzione sia addebitabile ad un errore dell'amministrazione nella compilazione delle graduatori, l'interessato ha comunque diritto al risarcimento del danno; risarcimento che si calcola detraendo le somme percepite a titolo di retribuzione per le supplenze effettuate nei periodi in cui l'interessato avrebbe dovuto essere già in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e senza interessi.
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