Risarcimento “ordinario”

Pubblicato il 18 luglio 2006

a Sezioni unite, con sentenza 11650 del 18 maggio stabilito che non è di competenza del giudice tributario la lite fiscale tra privati. Partendo dal caso portato in esame, ha stabilito che la giurisdizione del giudice tributario si delimita entro i confini delle contestazioni operate dai sostituiti d’imposta relative alla legittimità della ritenuta eseguita dal sostituto, mai del danno derivato dalla retribuzione ritardata, di competenza del giudice ordinario in quanto non si tratta di controversia che attiene all’esistenza o all’entità dell’obbligazione tributaria. La decisione ribadisce ciò che era stato affermato in una precedente sentenza (16158/02), sempre delle Sezioni unite, in cui si stabiliva il principio per cui non è attribuibile alle Commissioni tributarie la competenza nelle controversie che vengono proposte da un soggetto privato nei confronti di un altro privato, ma è necessario che la domanda sia rivolta all’ente impositore. 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy