Risarcibile il danno da fumo anche per i pacchetti “light”

Pubblicato il 16 gennaio 2009

Le Sezioni unite civili della Cassazione, con sentenza depositata ieri, la n. 794, dopo aver affermato la competenza del giudice ordinario per tutte le controversie promosse dai consumatori per il risarcimento da pubblicità ingannevole del prodotto, hanno affrontato il caso di un fumatore che richiedeva di essere risarcito da una società produttrice di sigarette in quanto, dopo essere passato - fidandosi dell'invito del produttore - alle sigarette “light” era diventato ancor più dipendente. Nel rispondere all'obiezione della società produttrice delle sigarette, secondo cui solo dal settembre 2003 è stata vietata la dicitura “light” e, pertanto, per il passato nulla può essere risarcito, i giudici di legittimità hanno sottolineato come ciò che rileva, ai sensi dell'art. 2043 c.c., non è l'illiceità del fatto ma l'ingiustizia del danno. Per quel che concerne le prove, continuano le Sezioni unite, deve essere considerato con attenzione l'elemento psicologico della società essendo sufficiente dimostrare la prova della colpa e, nel caso di specie, la prevedibilità che da un determinato messaggio sarebbero derivate conseguenze dannose per i consumatori.

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