Riposi giornalieri, deroga sulle 11 ore consecutive
Pubblicato il 05 giugno 2008
Il Lavoro chiarisce, in nota di interpello 13/08, che ove previsto dai Ccnl si può derogare al principio di consecutività del riposo giornaliero di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 66/03, con riguardo in particolare all’interruzione del riposo di undici ore consecutive per prestazioni da rendere in regime di reperibilità. Com’è naturale ritenere, il periodo di riposo riprende a decorrere dalla cessazione della prestazione lavorativa, escludendo dal computo le ore già fruite. In linea di principio, dunque, i periodi di riposo non sono frazionabili, ma relativamente al solo riposo settimanale; la Consulta – sentenza 150/67 e sentenza 102/76 – ha infatti affermato che la consecutività delle 24 ore nel riposo settimanale è un elemento essenziale esclusivamente di quest’ultimo, proprio in quanto consente di distinguerlo dal riposo giornaliero e da quello annuale.