Riposi giornalieri, deroga sulle 11 ore consecutive

Pubblicato il 05 giugno 2008 Il Lavoro chiarisce, in nota di interpello 13/08, che ove previsto dai Ccnl si può derogare al principio di consecutività del riposo giornaliero di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 66/03, con riguardo in particolare all’interruzione del riposo di undici ore consecutive per prestazioni da rendere in regime di reperibilità. Com’è naturale ritenere, il periodo di riposo riprende a decorrere dalla cessazione della prestazione lavorativa, escludendo dal computo le ore già fruite. In linea di principio, dunque, i periodi di riposo non sono frazionabili, ma relativamente al solo riposo settimanale; la Consulta – sentenza 150/67 e sentenza 102/76 – ha infatti affermato che la consecutività delle 24 ore nel riposo settimanale è un elemento essenziale esclusivamente di quest’ultimo, proprio in quanto consente di distinguerlo dal riposo giornaliero e da quello annuale.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy