Le Entrate - risoluzione n. 90 dell'11 luglio 2005 - hanno affermato che i versamenti effettuati per coprire la parte di perdite eccedente il netto patrimoniale non possono essere portati in deduzione in sede di determinazione del reddito, dovendo invece essere aggiunti al costo fiscale della partecipazione societaria al pari degli altri versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale dai soci, in quanto "costituiscono, anche secondo corretti principi contabili, componenti di natura valutativa, indeducibili dal reddito a seguito dell'entrata in vigore della riforma dell'Ires".
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