Rimesse bancarie revocabili

Pubblicato il 05 maggio 2008 La recente pronuncia della sezione fallimentare del Tribunale di Milano (sentenza del 27 marzo 2008) costituisce una delle prime interpretazioni, dopo la riforma della legge fallimentare, dell’istituto della revocatoria, relativamente alle rimesse in conto corrente bancario.

La suddetta sentenza puntualizza le condizioni che le rimesse bancarie devono avere per essere soggette a revocatoria:
- devono essere intervenute nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento;
- devono avere avuto natura solutoria;
- devono avere ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallimento nei confronti della banca;
- devono essere accompagnate dalla consapevolezza dello stato di insolvenza.

La revocabilità deve essere valutata in relazione ai requisiti della consistenza e della durevolezza dell’esposizione debitoria. Secondo i giudici milanesi, la consistenza del pagamento va individuata attraverso un parametro espresso in termini percentuali, che può essere individuato nel 10%, riferito all’importo massimo revocabile (differenza tra la massima esposizione debitoia raggiunta dal fallito nel periodo sospetto e quella accertata al momento di apertura della procedura). Per quanto riguarda il requisito della durevolezza dell’esposizione debitoria del fallito, esso va individuato “nell’apprezzabile stabilità, nel tempo, dell’effetto solutorio”. Solo il versamento che ha l’effetto di riduzione consistente, dunque, non seguito da prelievi che riducano il ripianamento al di sotto della soglia di “consistenza”, è caratterizzato dalla durevole riduzione dell’esposizione debitoria prevista dalla disciplina introdotta con la riforma.
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