Rimborsi Iva vincolati

Pubblicato il 05 aprile 2006

Per l’agenzia delle Entrate, la cessione del credito Iva può essere effettuata limitatamente al credito risultante dalla dichiarazione annuale e non può riguardare anche i crediti chiesti a rimborso infrannuale in base all’articolo 38-bis del Dpr 633/72 (“Istituzione e disciplina dell’imposta sul Valore Aggiunto”). Ciò è quanto è stato stabilito dalla risoluzione 49/E del 4 aprile risposta ad un interpello. Secondo le Entrate, la tesi prospettata dalla filiale italiana di una banca francese che voleva acquistare i crediti Iva maturati da una banca italiana nei primi due trimestri del 2005 e chiesti a rimborso infrannuale non è sostenibile. L’Agenzia, richiamando quanto disposto nella circolare 6/E, del 13 febbraio 2006, punto n. 12.4, ha confermato che è suscettibile di cessione solo il credito Iva (ottenuto per differenza) risultante dalla dichiarazione annuale e non anche quello infrannuale chiesto a rimborso, per effetto di quanto previsto dall’articolo 5, comma 4-ter del Dl 70/1988. Al limite, l’istituto di credito che ha sottoscritto con le Entrate specifiche convenzioni, potrebbe anticipare ai soggetti interessati il 90% del credito Iva chiesto a rimborso, facendo esplicito richiamo all’articolo 10 del decreto legge 269/03 (“Attestazione dei crediti tributari”). 

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