Rimborsi Iva, polizze ragionevoli

Pubblicato il 11 luglio 2008 Con la sentenza depositata ieri, nel procedimento C-25/07, con la quale la Corte di giustizia Ue ha ritenuto non conforme al diritto comunitario la normativa polacca in materia di rimborsi Iva, i giudici hanno stabilito che i suddetti rimborsi devono essere eseguiti entro un termine ragionevole e, in ogni caso, i soggetti che li richiedono non devono sopportare un onere finanziario inadeguato. In Polonia, infatti, il termine a disposizione del Fisco per effettuare i rimborsi Iva, ai soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di 12 mesi, è stato esteso da 60 a 180 giorni, a meno che non venga depositata una fideiussione per un importo pari a 750mila euro. Secondo la Corte, la polizza non è adeguata né all’importo dell’eccedenza dell’Iva da rimborsare né alla dimensione economica del soggetto passivo. La soluzione non è giustificabile anche se ha lo scopo di contrastare frodi o evasioni fiscali, in quanto per adottare queste misure particolari è necessario l’accordo del Consiglio che delibera all’unanimità. La sentenza potrebbe avere degli effetti anche sulla normativa italiana, in quanto anche nel nostro Paese i rimborsi non vengono mai eseguiti in un termine “ragionevole”, senza contare poi le enormi difficoltà per le imprese di poter accendere polizze fidejussorie a garanzia.
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