L’Agenzia delle Entrate chiarisce l’ambito di applicazione della disciplina dei rimborsi Iva, come modificata dai decreti legislativi 156/2015 (sull’istituto dell’interpello) e 158/215 (sul sistema sanzionatorio).
Tra le precisazioni e le soluzioni alle incertezze si riportano i seguenti punti.
Posto che le società non operative o in perdita sistematica non possono richiedere il rimborso o la compensazione dell’eccedenza del credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva, né tale eccedenza, se richiesta a rimborso, può essere oggetto di cessione, il contribuente può, presentando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante compilazione del campo VX4 del quadro VX della dichiarazione Iva:
presentare istanza di interpello probatorio all’amministrazione, ai fini della “sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti”;
disapplicare la disciplina mediante autovalutazione.
In quest'ultimo caso, la presenza della dichiarazione sostitutiva e l’assenza di ulteriori cause ostative consentono l’erogazione del rimborso in procedura semplificata o ordinaria; in caso contrario, la richiesta non può considerarsi completa e il rimborso non può, pertanto, essere erogato.
L'accertamento dell'ufficio che porta al diniego del rimborso fa scattare le sanzioni.
Con la circolare in oggetto, la n. 33 del 22 luglio 2016, l'Agenzia, oltre a parlare dell'esecuzione dei rimborsi Iva, fornisce ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti per l’esonero dalla presentazione della garanzia.
Superata in parte la circolare n. 32/2014: l'Agenzia spiega che se il contribuente, anche a seguito di istituti deflativi del contenzioso, ha onorato in via integrale la pretesa, non c’è alcuna necessità di prestare la garanzia. Questo perché non si tratta in tal caso di contribuente a rischio.
Sull’applicazione della sanzione per omessa prestazione della garanzia nell’Iva di gruppo nel caso di franchigia, si spiega che in assenza della prestazione di tale garanzia, la compensazione effettuata non può dirsi perfezionata: è dovuto il versamento dell’Iva indebitamente compensata con effetto ex tunc, ma sempre al netto della franchigia sopra richiamata.
Importante è la precisazione dell'Agenzia sulla sospensione del rimborso: gli atti la cui riscossione è stata oggetto di sospensione amministrativa o giudiziale non comportano la sospensione del rimborso, “considerata la particolare situazione economico-finanziaria del contribuente o la sopravvenuta incertezza della pretesa tributaria”.
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