Con la risoluzione n. 93 del 24 settembre 2010, l’agenzia delle Entrate risponde ad un quesito posto da una direzione regionale in merito alla corretta modalità di determinazione del rimborso che spetta ai contribuenti per la mancata applicazione da parte del sostituto d’imposta dell’articolo 48-bis (ora, articolo 52), comma 1, lettera d), del Tuir in vigore fino al 31 dicembre 2000.
Per l’errore del sostituto i pensionati coinvolti, limitatamente alla quota maturata fino al 31 dicembre 2000, hanno subito il prelievo Irpef sull’intera pensione integrativa e non sull’87,5% della stessa.
In merito, l’Agenzia spiega che in via generale la direzione regionale deve procedere alla riliquidazione delle dichiarazioni relative agli anni in cui le ritenute sono state operate in misura superiore a quella dovuta e, per tale via, determinare il rimborso effettivamente spettante. Si spiega che l’istanza di rimborso non può riguardare le sole ritenute erroneamente operate dal sostituto, ma deve interessare tutto il maggior prelievo subito dal contribuente per effetto del computo nel reddito complessivo del 100% della prestazione previdenziale.
Inoltre, specifica che tali pensionati possono chiedere il rimborso dell'indebito anche se non hanno presentato in tempo la dichiarazione correttiva a favore, ma ha tempo 4 anni dal versamento o da quella in cui è stata operata la ritenuta (ex art. 38 del Dpr 602/1973), e la mancata presentazione della dichiarazione non osta al diritto al rimborso se il contribuente rientri in una delle ipotesi di esonero dall’obbligo dichiarativo.
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