Rimborsi Irap, software solo a ridosso del termine

Pubblicato il 09 giugno 2009

I tempi del click day, fissati per le richieste di rimborso delle imposte dirette in virtù della riconosciuta (dal Dl 185/2008) deducibilità parziale (10%) dell’Irap, sono ristretti. Non si capisce – dice Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – il motivo che ha indotto l’Agenzia fiscale ad attendere sino a venerdì per diramare il provvedimento recante le istruzioni operative per poter concretamente avviare la gara.

Tanto premesso, le Entrate fanno sapere che il programma per trasmettere la dichiarazione sarà reso disponibile solo a ridosso della scadenza stabilita per venerdì, 12 giugno.

Poi, se è vero che la scadenza crea ulteriori ingorghi tra le numerose scadenze di periodo, riferite specialmente alle dichiarazioni 2009, non è altrettanto scontato che il rimborso IRAP non arriverà a tutti: l’articolo 6,, comma 4 del Dl 185 recita testualmente: “il rimborso di cui al comma 2 è eseguito secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei limiti di spesa pari a 100 milioni di euro per l’anno 2009, 500 milioni di euro per il 2010 e a 400 milioni per l’anno 2011...”, ma aggiunge che: “Ai fini dell’eventuale completamento dei rimborsi, si provvederà all’integrazione delle risorse con successivi provvedimenti legislativi...”.

Intanto la Cassazione prosegue nell’azione interpretativa: con ordinanza del 5 giugno ha cancellato la sentenza di una Ctr che aveva deciso l’assoggettamento di un professionista ad IRAP sulla base dell’assunto che gli elementi reddituali dichiarati dall’interessato “non lasciano dubbi in ordine al convincimento che l’attività professionale del resistente in codesto grado di giudizio sia stata svolta abitualmente, professionalmente, con autonoma organizzazione”. La Cassazione ritiene inadeguatamente motivata la pronuncia che “sembra affermare l’assoggettamento del professionista all’imposta contestata solo ed esclusivamente in funzione dell’entità del reddito prodotto, che costituisce elemento, di per sé, non decisivo”.

In tema ancora di rimborso Irap, infine, il provvedimento agenziale 5/6/2009 – che approva il modello per l’istanza, ai sensi dell’articolo sopra richiamato (6 del dl 185) – prevede che in caso di consolidato nazionale è la consolidante legittimata alla presentazione dell’istanza di rimborso della quota Irap deducibile ma versata negli esercizi precedenti. Le consolidate dovranno rideterminare il redito e presentare il modello di rimborso anche se non è evidenziato alcun importo da rimborsare. Per le società che hanno scelto il regime di trasparenza fiscale la deduzione forfetaria dalle imposte sui redditi del 10 per cento dell’Irap versata è effettuata dalla stessa società trasparente in sede di determinazione della base imponibile da imputare ai soci.

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