di Milano, con sentenza 51/10/06, ribalta l’oramai consolidata prassi ministeriale sul tema del recupero del credito Iva, stabilendo che la fatturazione operata in Italia da società estera, prima che venisse nominato il rappresentante fiscale, non comporta l’esclusione del rimborso Iva, poiché l’ambito è quello dell’irregolarità formale, quando il ritardo è contenuto e non è provata un’attività evasiva. La circostanza che la nomina del rappresentante debba essere comunicata all’altro contraente in data interiore all’effettuazione dell’operazione (come recita chiaramente l’articolo 17, comma 2, del Dpr n. 633/72) non può indurre l’interprete a un rigido formalismo ermeneutico ancorato alla lettera della legge, di conseguenza l’assenza di una regolare nomina del rappresentante, prima che sia compiuta un’operazione, non rende inefficace l’atto compiuto, né illegittima la detrazione dell’Iva.
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