Rigetto della CIGO, congrua motivazione. Riepilogo dell'indennità

Pubblicato il 12 aprile 2018

L’INPS, con il messaggio del 29 marzo 2018, n. 1396, ha sottolineato la necessità che la motivazione dei provvedimenti di rigetto delle istanze di CIGO sia congrua ed indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l’adozione del provvedimento in relazione alle risultanze dell’istruttoria, in modo da far comprendere all’azienda destinataria le ragioni sottese alla determinazione assunta.

Alla luce di tali ultime disposizioni, appare utile un riepilogo completo dell’istituto, nonchè un confronto con gli altri principali ammortizzatori sociali.

La motivazione di rigetto delle istanze di CIGO

Come anticipato, l’INPS ha ribadito la necessità di chiarezza nei provvedimenti di rigetto della CIGO, a causa dell’alto numero di ricorsi con cui sono stati impugnati i suddetti provvedimenti, perché caratterizzati da una motivazione scarna e insufficiente, che non dà conto degli elementi documentali di fatto presi in considerazione nel corso dell’istruttoria e posti a fondamento del provvedimento adottato.

A conferma di tale orientamento, l’INPS ha anche specificato che:

In casi simili, la sede INPS competente territorialmente dovrà comunicare all’azienda la non conformità delle informazioni e dei dati presentati per ottenere la CIGO, assegnando un termine di 15 giorni per procedere con le integrazioni necessarie per il supplemento d’istruttoria.

Ad ogni modo, per andare incontro alle imprese, come specificato nel messaggio, le integrazioni in questione si considerano utilmente ricevute anche se pervenute oltre il termine assegnato ed entro la data di adozione del provvedimento.

Viceversa, qualora l’azienda non dia riscontro alla richiesta di integrazione documentale entro il termine assegnato o, comunque, entro la data di adozione del provvedimento, tale circostanza andrà resa nota nella determinazione di rigetto, riportando gli estremi della comunicazione con la quale la sede ha trasmesso la richiesta stessa.

 

NB! Chiarisce ancora l’INPS che, in caso di:

  • domande presentate fuori termine;

  • mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione e consultazione sindacale;

  • superamento dei limiti massimi di fruizione dell’integrazione salariale

si è in presenza di vizi pregiudiziali che, in quanto tali, non consentono neppure una valutazione nel merito dell’istanza, la quale potrà essere respinta anche in presenza di uno solo di essi.

 

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per l’industria e per l’edilizia è un ammortizzatore sociale (riformato con il decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, G.U. n. 221 del 23 settembre 2015) che interviene nei casi in cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.

La CIGO spetta:

Sono esclusi:

Le aziende possono richiedere la CIGO nei seguenti casi:

Decorrenza e durata

La CIGO è corrisposta fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane in un biennio mobile.

Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

Ulteriormente, per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario (CIGO) - e quello straordinario di integrazione salariale ( CIGS) - non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, o 30 mesi, per le imprese:

Ammontare della CIGO e contributi a carico delle imprese

Il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

La CIGO è autorizzata con pagamento a conguaglio del datore di lavoro (le somme anticipate dal datore di lavoro vengono recuperate tramite la denuncia mensile con UNIEMENS).

A carico delle imprese cui si applica la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie, è previsto un contributo con percentuali variabili a seconda della manodopera occupata nella misura di:

Inoltre, a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è previsto un contributo addizionale pari al:

La domanda per l’ammissione alla CIGO

Per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l'impresa presenta in via telematica, tramite apposita procedura, all'INPS, la domanda di concessione nella quale devono essere indicati:

Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle regioni e province autonome per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa; tuttavia, le domande per eventi oggettivamente non evitabili possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

Nei casi di tardiva presentazione, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

 

NB! Posto che, come ribadito recentemente dall’INPS, un eventuale provvedimento di rigetto vada congruamente motivato, avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS.

 

Gli istituti della Cassa Integrazione Guadagni messi a confronto

 

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria

Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

Cassa Integrazione in deroga

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) è un ammortizzatore sociale che può essere richiesto al verificarsi di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato.

La transitorietà implica la previsione certa della ripresa dell’attività lavorativa.

L’integrazione salariale avviene a fronte di una sospensione dell’attività o di una semplice riduzione dell’orario di lavoro.

La Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria (CIGS) è un ammortizzatore sociale che viene utilizzato per far fronte a eventi aziendali strutturali che comunque non compromettano la continuazione dell’attività aziendale.

Dal 1° gennaio 2016 è stata eliminata la causale di cessazione dell’attività produttiva o di un ramo di essa e quella relativa alle procedure concorsuali.

La cassa integrazione in deroga (cd. CIGD) è uno strumento di politica passiva, aggiuntivo rispetto a quelli esistenti della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, introdotto a partire del 2005, per garantire un sostegno economico a lavoratori di quelle imprese che non possono beneficiare degli ordinari interventi d’integrazione salariale.

La legge del 28 giugno 2012, n. 92 (cosiddetta Legge Fornero, G.U. n. 153 del 3 luglio 2012), ha previsto l’esaurimento definitivo di tale ammortizzatore sociale nel 2017.

 

 

QUADRO NORMATIVO

Legge n. 92 del 28 giugno 2012

Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015

INPS - Messaggio n. 1396 del 29 marzo 2018

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy