L’INPS, con il messaggio del 29 marzo 2018, n. 1396, ha sottolineato la necessità che la motivazione dei provvedimenti di rigetto delle istanze di CIGO sia congrua ed indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l’adozione del provvedimento in relazione alle risultanze dell’istruttoria, in modo da far comprendere all’azienda destinataria le ragioni sottese alla determinazione assunta.
Alla luce di tali ultime disposizioni, appare utile un riepilogo completo dell’istituto, nonchè un confronto con gli altri principali ammortizzatori sociali.
Come anticipato, l’INPS ha ribadito la necessità di chiarezza nei provvedimenti di rigetto della CIGO, a causa dell’alto numero di ricorsi con cui sono stati impugnati i suddetti provvedimenti, perché caratterizzati da una motivazione scarna e insufficiente, che non dà conto degli elementi documentali di fatto presi in considerazione nel corso dell’istruttoria e posti a fondamento del provvedimento adottato.
A conferma di tale orientamento, l’INPS ha anche specificato che:
qualora si ritenga di dover rigettare la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria per carenza di elementi valutativi, è obbligatorio attivare il cd. supplemento istruttorio (tale ipotesi può riguardare, ad esempio, domande che presentano carenza documentale, comprese quelle con cui l’azienda ha prodotto un file CSV non conforme).
In casi simili, la sede INPS competente territorialmente dovrà comunicare all’azienda la non conformità delle informazioni e dei dati presentati per ottenere la CIGO, assegnando un termine di 15 giorni per procedere con le integrazioni necessarie per il supplemento d’istruttoria.
Ad ogni modo, per andare incontro alle imprese, come specificato nel messaggio, le integrazioni in questione si considerano utilmente ricevute anche se pervenute oltre il termine assegnato ed entro la data di adozione del provvedimento.
Viceversa, qualora l’azienda non dia riscontro alla richiesta di integrazione documentale entro il termine assegnato o, comunque, entro la data di adozione del provvedimento, tale circostanza andrà resa nota nella determinazione di rigetto, riportando gli estremi della comunicazione con la quale la sede ha trasmesso la richiesta stessa.
NB! Chiarisce ancora l’INPS che, in caso di:
si è in presenza di vizi pregiudiziali che, in quanto tali, non consentono neppure una valutazione nel merito dell’istanza, la quale potrà essere respinta anche in presenza di uno solo di essi. |
La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per l’industria e per l’edilizia è un ammortizzatore sociale (riformato con il decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, G.U. n. 221 del 23 settembre 2015) che interviene nei casi in cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.
La CIGO spetta:
ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato;
agli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante.
Sono esclusi:
dirigenti;
lavoratori a domicilio.
Le aziende possono richiedere la CIGO nei seguenti casi:
mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato;
fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto;
mancanza di materie prime o componenti;
eventi meteo;
sciopero di un reparto o di altra impresa;
incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali, anche per ordine della pubblica autorità - sospensione o riduzione dell'attività per ordine della pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori;
guasti ai macchinari - manutenzione straordinaria.
La CIGO è corrisposta fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane in un biennio mobile.
Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.
Ulteriormente, per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario (CIGO) - e quello straordinario di integrazione salariale ( CIGS) - non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, o 30 mesi, per le imprese:
industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
artigiane, che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.
La CIGO è autorizzata con pagamento a conguaglio del datore di lavoro (le somme anticipate dal datore di lavoro vengono recuperate tramite la denuncia mensile con UNIEMENS).
A carico delle imprese cui si applica la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie, è previsto un contributo con percentuali variabili a seconda della manodopera occupata nella misura di:
1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
2% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;
3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei;
1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
2% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.
Inoltre, a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è previsto un contributo addizionale pari al:
9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
12% oltre il limite del primo punto e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
15% oltre il limite del secondo punto, in un quinquennio mobile.
Per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l'impresa presenta in via telematica, tramite apposita procedura, all'INPS, la domanda di concessione nella quale devono essere indicati:
la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro;
la presumibile durata;
i nominativi dei lavoratori interessati;
le ore richieste.
Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle regioni e province autonome per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.
La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa; tuttavia, le domande per eventi oggettivamente non evitabili possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
Nei casi di tardiva presentazione, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
NB! Posto che, come ribadito recentemente dall’INPS, un eventuale provvedimento di rigetto vada congruamente motivato, avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS. |
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria |
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria |
Cassa Integrazione in deroga |
La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) è un ammortizzatore sociale che può essere richiesto al verificarsi di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato. La transitorietà implica la previsione certa della ripresa dell’attività lavorativa. L’integrazione salariale avviene a fronte di una sospensione dell’attività o di una semplice riduzione dell’orario di lavoro. |
La Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria (CIGS) è un ammortizzatore sociale che viene utilizzato per far fronte a eventi aziendali strutturali che comunque non compromettano la continuazione dell’attività aziendale. Dal 1° gennaio 2016 è stata eliminata la causale di cessazione dell’attività produttiva o di un ramo di essa e quella relativa alle procedure concorsuali. |
La cassa integrazione in deroga (cd. CIGD) è uno strumento di politica passiva, aggiuntivo rispetto a quelli esistenti della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, introdotto a partire del 2005, per garantire un sostegno economico a lavoratori di quelle imprese che non possono beneficiare degli ordinari interventi d’integrazione salariale. La legge del 28 giugno 2012, n. 92 (cosiddetta Legge Fornero, G.U. n. 153 del 3 luglio 2012), ha previsto l’esaurimento definitivo di tale ammortizzatore sociale nel 2017. |
QUADRO NORMATIVO Legge n. 92 del 28 giugno 2012 |
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