Novità in vista per i dipendenti pubblici, per l’entrata in vigore, a partire dal 22 giugno 2017, di due Decreti legislativi - nn. 74 e 75 del 25 maggio 2017 - pubblicati in Gazzetta ufficiale il 7 giugno 2017, in attuazione della Legge n. 124/2015 (c.d. "Decreto Madia") contenente deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Il primo dei due Decreti – n. 74/2017 – contiene modifiche al D.Lgs. n. 150/2009, riguardo alla valutazione della performance dei lavoratori pubblici, con lo scopo di migliorarne la produttività, nonché di potenziare l’efficienza e la trasparenza in tutta la pubblica amministrazione.
Il Testo, ispirandosi al principio di semplificazione, introduce alcune novità per quanto riguarda il sistema premiale e di valutazione del rendimento dei dipendenti, chiarendo innanzitutto che il rispetto delle relative disposizioni non solo incide sull'erogazione dei premi e sul riconoscimento delle progressioni economiche, ma è anche condizione necessaria per il conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità. L’eventuale valutazione negativa della performance rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale ed anche ai fini disciplinari, laddove è previsto che se per tre anni di seguito un dipendente consegue una valutazione negativa scatta il licenziamento.
Ogni amministrazione è tenuta a valutare la performance del suo complesso, delle singole unità operative o aree di responsabilità in cui si suddivide, dei singoli dipendenti o team, che oltre agli obiettivi specifici di ciascuna amministrazione, devono parimenti raggiungere gli obiettivi generali ossia le priorità coerenti, in termini di attività, con la politica nazionale.
Restano, quali figure di monitoraggio, gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), che osservano l’andamento della performance, segnalano eventuali criticità e propongono interventi correttivi. Detti organismi risultano tuttavia rinnovati nella struttura (sono composti da tre membri), nella durata (pari ad un triennio), nell’investitura (con procedura selettiva ad evidenza pubblica da un elenco), nelle funzioni e nella dotazione di strumenti.
Viene inoltre riconosciuto un ruolo attivo, nella valutazione della performance della P.a., anche ai cittadini destinatari della stessa azione pubblica, che potranno quindi esprimere, per la prima volta, il loro parere sul servizio e sul personale amministrativo.
Quanto all’accertamento della performance individuale dei dirigenti, è assegnata priorità agli esiti della performance dell’ambito organizzativo di cui hanno la gestione, mentre l’eventuale giudizio negativo spiega rilevanza ai fini della responsabilità dirigenziale nonché, in talune limitate fattispecie, ai fini della responsabilità disciplinare per la commissione di illeciti deontologici.
Infine, i meccanismi per la distribuzione delle risorse destinate a remunerare la performance vengono affidati al contratto collettivo nazionale, che stabilisce la quota delle risorse destinate a premiare la performance organizzativa (ossia gli uffici in termini di servizi resi) e quella individuale, nonché le relative regole di ripartizione.
Il secondo Decreto – n. 75/2017 – apporta invece alcune modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego) che di seguito, brevemente, si elencano.
Tra le più importanti novità, si annoverano le nuove norme in tema di infrazioni disciplinari, per le quali salgono da sei a dieci le inosservanze che possono portare al licenziamento dei dipendenti. In particolare, assieme alle false timbrature, alle assenze ingiustificate ed alle false dichiarazioni – tutte ipotesi già in precedenza contemplate – portano al licenziamento anche:
Ma non solo. Le nuove norme sono anche finalizzate a rendere più veloce ed efficace l’azione disciplinare nei confronti dei dipendenti, che deve concludersi entro la tempistica predeterminata di 120 giorni. Sono inoltre introdotti nuovi limiti all'annullabilità delle sanzioni disciplinari per vizi formali.
Quanto alla tutela in caso di licenziamento, viene inserito un correttivo alla tutela reale prevista dall'art. 18 della Legge n. 300 del 1970, per cui qualora venisse accertata l’illegittimità del licenziamento, l’indennizzo contestuale al reintegro nel posto di lavoro non può superare le 18 mensilità. Se poi il giudice dovesse ritenere la sanzione irrogata dall'ente viziata per difetto di proporzionalità, potrà modificarla, impiegando come parametro la gravità del comportamento del lavoratore pubblico e la lesione degli interessi pubblici.
Altra novità molto attesa riguarda la stabilizzazione dei contratti dei precari. Nei prossimi tre anni (dal 2018 al 2020) è infatti previsto un piano straordinario di stabilizzazione, che permetterà di inquadrare con contratto a tempo indeterminato circa 50 mila lavoratori precari che abbiano prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, degli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che procede all’assunzione o che bandisce il concorso. La possibilità di essere stabilizzati è offerta anche a coloro che non collaborino più presso la p.a., purché in servizio alla data di entrata in vigore della Legge delega n. 124/2015, ovvero il 28 agosto 2015.
Per quanto riguarda le nuove assunzioni, il Decreto di modifica prevede che il numero di unità da immettere in servizio possa variare a seconda dei fabbisogni di ciascun ente, che dovranno essere determinati con programmazione a cadenza triennale. Un quinto dei posti previsti in detta programmazione può essere assegnato tramite progressioni da svolgersi con selezioni interne, per le quali si eviterà dunque la forma del concorso, ma con contestuale diminuzione dei posti per gli esterni.
È allo stesso tempo fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, dall’inizio del prossimo anno, di stipulare contratti di collaborazione (co.co.co.), mentre è possibile ricorrere a tipologie di lavoro flessibile quale il contratto di formazione e lavoro, tuttavia con previsione di maglie più strette, onde evitare l’abuso del precariato.
Sono inoltre contemplate misure per agevolare il rispetto delle quote di riserva per l’assunzione dei lavoratori disabili, con un sistema sanzionatorio più efficace ed un nuovo rapporto tra legge e contratto di riferimento. Maggiore attenzione, tra l’altro, è dedicata all’integrazione nell’ambiente di lavoro dei soggetti disabili mediante l’istituzione di una Consulta nazionale e la nomina di un Responsabile dei processi di inserimento.
Cambiano in parte anche le regole per lo svolgimento dei concorsi pubblici finalizzati all'assunzione, per cui viene attribuito maggior valore all'esperienza professionale acquisita da coloro che abbiano avuto rapporti di lavoro flessibile con le pubbliche amministrazioni, escludendo tutti i servizi prestati presso uffici in stretto contatto con organi politici. La padronanza delle lingue straniere viene considerata requisito essenziale per accedere ai concorsi, o comunque titolo di merito valutabile dalle Commissioni giudicatrici. Maggior valore viene altresì riconosciuto al dottorato di ricerca.
Sono infine previste novità per quanto riguarda le visite fiscali, per verificare cioè lo stato di malattia del dipendente in caso di assenza dal lavoro. Dal prossimo primo settembre 2017, difatti, il compito di organizzare le visite sarà trasferito dalle varie Asl direttamente all’Inps, tramite un nuovo Polo unico che avrà il compito di uniformare le regole dei lavoratori statali e dei dipendenti del settore privato. Trattasi di una riforma potenzialmente implicante, per gli statali, la riduzione della fascia oraria di reperibilità (non più dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, ma dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00). In ogni caso, le disposizioni specifiche vengono demandate ad apposito Decreto attuativo, da emanarsi nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente riforma.
Quadro delle norme D.Lgs. n. 74 del 25 maggio 2017 D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 Legge n. 124/2015 D.Lgs. n. 150/2009 D.Lgs. n. 165/2001 Legge n. 300/1970 |
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