La Legge n. 92 del 28 giugno 2012, pubblicata sulla “Gazzetta ufficiale” n. 153, del 3 luglio 2012 (Supplemento Ordinario n. 136), entrerà in vigore il 18 luglio.
Reca “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, e dovrebbe dotarci di “misure ed interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione.”.
Perlomeno queste sono le intenzioni del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Elsa Fornero, che le vede attuate attraverso:
Ma, i quattro articoli di cui il testo si compone – Articolo 1. Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore; Articolo 2. Ammortizzatori sociali; Articolo 3. Tutele in costanza di rapporto di lavoro; Articolo 4. Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro - lasciano perplessa la categoria più impegnata nella valutazione dell’impatto che esso avrà su imprese e lavoratori italiani: i consulenti del lavoro.
Molto questi professionisti hanno rimarcato di controverso nelle scelte operative adottate. Molto ne hanno discusso, non ultima l’occasione del Festival del lavoro (Brescia, dal 21 al 23 giugno 2012), ove il giudizio tecnico estremamente critico è stato motivato ampiamente e nel dettaglio.
Sul loro sito Internet, è pubblicato un quadro sinottico sull’operatività delle novità di legge, preceduto dalla constatazione che quelle novità “non possono essere considerate una vera e propria riforma, anche perché fanno fare un passo indietro di almeno vent'anni al diritto del lavoro italiano. Una serie di norme che non produrrà occupazione, che non farà ripartire le assunzioni, che non rilancerà il lavoro in ogni sua forma e né l'economia in generale.”.
Viene denunciato il rischio che si verifichino perdite di occupazione a causa dell'aumento del costo del lavoro (contratto a termine e aspi), dell'eccessiva burocratizzazione (intermittente, part-time, convalida dimissioni), dei nuovi vincoli (apprendistato), delle nuove presunzioni (partite Iva e associati in partecipazione, oltre che co.co.pro.), delle abrogazioni (contratto d'inserimento) e delle restrizioni (voucher).
LE DATE.
Il quadro sinottico riepiloga le date di avvio della nuova disciplina, in relazione ai singoli settori interessati dall’intervento legislativo. Di seguito la suddivisione in paragrafi.
Aliquote contributive imprenditori agricoli professionisti (articolo 2, comma 68).
Dal 1° gennaio 2013, ai lavoratori iscritti alla gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non ne fossero già interessati saranno estesi gli incrementi graduali delle aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo.
Aliquote contributive della Gestione separata Inps (articolo 2, comma 57).
Per gli iscritti alla gestione separata Inps è stabilito l’incremento dell'aliquota contributiva pensionistica fino al conseguimento, a regime dal 2018, di aliquote pari, rispettivamente, al 33% e 24%, nei casi in cui il soggetto sia iscritto anche ad altra forma pensionistica obbligatoria o sia già titolare di un trattamento pensionistico.
Ammortizzatori sociali, disposizioni transitorie (articolo 2, commi 44 e 45).
Qui si disciplina la fase transitoria, in attesa dell'entrata a regime dell'Aspi, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015.
Ammortizzatori, gestione della transizione verso il nuovo assetto di ammortizzatori sociali (articolo 2, commi da 64 a 67).
Per il periodo transitorio 2013-2016, sono concessi ammortizzatori sociali in deroga, in termini analoghi a quelli posti, per gli anni precedenti, da numerose disposizioni transitorie. Per garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali.
Apprendistato (articolo 1, commi da 16 a 19).
Dal 1° gennaio 2013, aumenta Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro. La normativa vigente continua a operare per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2012.
Assicurazione sociale per l'Impiego (articolo 2, commi da 1 a 3).
Verrà istituita, dal 1° gennaio 2013, l’ASpI (l'Assicurazione Sociale per l'Impiego), con la funzione di fornire ai lavoratori del settore privato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (ivi compresi gli apprendisti e i soci di cooperative di lavoro che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata), un'indennità mensile di disoccupazione.
Collaborazioni rese da titolari di partita Iva (articolo 1, commi 26 e 27).
Una nuova presunzione opera per le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, che quindi sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria dal committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
La presunzione, che determina l'integrale applicazione della nuova disciplina delle collaborazioni rese dai titolari di partita Iva, si applica appena entrata in vigore la legge. Per i contratti in corso, le norme si applicano dopo 12 mesi dall’entrata in vigore.
Contrattazione di secondo livello (articolo 4, commi 28 e 29).
Dal 2012, è definitivo lo sgravio contributivo a fronte dell’erogazione di somme previste dalla contrattazione di secondo livello. Testualmente: “A decorrere dall'anno 2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro e' concesso secondo i criteri di cui al comma 67 e con la modalità di cui al primo periodo del presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro annui, già presenti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello”.
Contratto di inserimento (articolo 1, commi 14 e 15).
L’articolo 1, commi 14 e 15, sopprime il contratto di inserimento. La disciplina vigente continua tuttavia a trovare applicazione per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012.
Contratto a termine e contratto di somministrazione (articolo 1, commi da 9 a 13).
La nuova legge modifica i termini per impugnare il contratto a tempo determinato: 120 giorni per l’impugnazione stragiudiziale, 180 per quella giudiziale. Ne sono interessate le cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Licenziamenti individuali (articolo 1, commi dal 37 al 43).
Tra le modifiche introdotte, sono stati variati anche i termini di impugnazione dei licenziamenti (da 60 a 120 giorni per l’impugnazione stragiudiziale, da 270 a 180 quella giudiziale). I nuovi parametri temporali si applicano ai licenziamenti intimati dopo l’entrata in vigore della legge.
Dimissioni in bianco, tutela maternità e paternità (articolo 4, commi da 16 a 23).
Dall’entrata in vigore della riforma (il 18 luglio 2012), si modifica la disciplina sulla preventiva convalida delle dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore in alcune circostanze, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco”.
Fondi di solidarietà bilaterali (articolo 3, commi da 4 a 13).
4. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di riforma, accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
Misure di sostegno alla maternità e paternità (articolo 4, commi da 24 a 26).
Saranno avviate misure sperimentali in materia di maternità e paternità, per gli anni 2013-2015. Una di esse consiste nell'obbligo per il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Testualmente: “Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015: a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno (...)”.
Immigrati, contrasto al lavoro irregolare (articolo 4, comma 30).
Dall’entrata in vigore della riforma, il lavoratore straniero che perde il posto di lavoro può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque e per un periodo non inferiore a un anno.
Incentivi alle assunzioni, principi generali (articolo 4, commi da 12 a 15).
Dall’entrata in vigore della riforma, si definisce meglio l'applicazione di tutti gli istituti di incentivo all'occupazione.
Incentivi per l'occupazione di donne e anziani in aree svantaggiate (articolo 4, commi da 8 a 11).
Dal 1º gennaio 2013, sarà introdotta una nuova tipologia di incentivi all'occupazione consistente nella riduzione, nella misura del 50%, dei contributi di previdenza ed assistenza sociale a carico del datore a favore di determinate categorie di lavoratori.
Lavoro accessorio e modifiche alla disciplina dei voucher (articolo 1, commi 32 e 33).
Sono soppresse le discipline sperimentali (previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2012). I buoni devono essere orari, numerati progressivamente e datati, adeguate le aliquote dei contributi previdenziali rispetto a quelle previste per gli iscritti alla Gestione separata dell'Inps (decreto del ministro del Lavoro).
Disciplina transitoria: resta ferma, fino al 31 maggio 2013, la normativa vigente con riferimento ai buoni già richiesti al momento dell'entrata in vigore della legge.
Lavoro a progetto (articolo 1, commi da 23 a 25).
Le nuove disposizioni sul lavoro a progetto si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge. In particolare, le collaborazioni coordinate e continuative non potranno più essere ricondotte a un programma di lavoro o una fase di esso, ma solo a un progetto specifico che non potrà coincidere con l’oggetto sociale del committente.
In particolare, si vuole che i co.co.pro. non siano stipulati per attività meramente esecutive.
Rispetto a questo delicato tema della riforma, aggiungiamo che tra le misure sui contratti di lavoro esecutive tra qualche giorno, le novità sui co.co.pro. sono quelle dagli esiti più seri per i lavoratori (minore possibilità di impiego) e per le imprese (si pensi alle aziende di call center, che potrebbero dover assumere 30mila persone, ricorrendo in questo caso ai licenziamenti per sopravvivere).
Lavoro a tempo parziale (articolo 1, comma 20).
Dall’entrata in vigore della legge, i contratti collettivi stabiliranno le condizioni e le modalità che consentano al lavoratore di richiedere l'eliminazione o la modifica delle clausole flessibili ed elastiche; al lavoratore è riconosciuta la facoltà, in determinati casi, di revocare il consenso prestato all'inserimento di clausole flessibili o elastiche.
Lavoro intermittente o a chiamata (articolo 1, commi 21 e 22).
Dall’entrata in vigore della norma, è reso obbligatorio l’invio di una comunicazione prevendita alla Dtl per il datore di lavoro, in caso di ricorso al lavoro intermittente.
Il contratto intermittente potrà essere stipulato con soggetti con meno di 24 anni e più di 55 anni.
E’ abolita la possibilità di usare il contratto durante i periodi festivi o i week-end.
Disciplina transitoria: i contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge, che non siano compatibili con le nuove norme, cessano di produrre effetti decorsi dodici mesi da tale data.
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