Con la risoluzione n. 14, del 17 gennaio 2006, le Entrate sostengono che le attività di gestione dei "rifiuti urbani" o dei "rifiuti speciali agevolati" sono soggette ad Iva con aliquota ordinaria del 10%, che vale anche per le cessioni degli impianti destinati al riciclaggio o allo smaltimento dei rifiuti o alle prestazioni di servizi dipendenti da un contratto d'appalto relativo alla realizzazione degli impianti. La medesima aliquota opera per le cessioni di beni, escluse le materie prime, per la costruzione di impianti di smaltimento. Sale al 20%, invece, l'aliquota destinata alle prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di smaltimento a meno che, per quelle di manutenzione ordinaria, non si possa configurare tale prestazione come accessoria e funzionale all'attività di gestione dei rifiuti.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".