afferma che ove risulti la natura fittizia dell’intestazione bancaria o la riferibilità delle operazioni all’interessato, si può tener conto della rilevanza dei movimenti effettuati sui conti di soggetti diversi dal destinatario della rettifica (sentenza 19609 del 13 settembre). Osserva il collegio che “sia l’articolo 32 del dpr 600/1973 che l’articolo 52 del dpr 633/1972 accordano all’erario la possibilità di giovarsi di una presunzione relativa destinata a cedere di fronte alla prova contraria del contribuente, ma non alla mancata audizione di quest’ultimo, configurata dal sistema come una mera facoltà e non come un obbligo”. Conseguentemente, continua la decisione, “l’amministrazione finanziaria può fondare la propria attività impositiva sulle operazioni annotate nei conti correnti bancari anche nel caso di mancato previo invito dell’interessato a fornire chiarimenti al riguardo”.
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