Riduzioni degli acconti a compensazioni libere

Pubblicato il 11 dicembre 2008

Ieri Assonime ha diffuso le prime indicazioni sulle disposizioni del decreto anticrisi di più immediata applicazione per le imprese. Lo ha fatto con la circolare 59/2008, in cui si legge che il recupero del 3% di maggiore acconto Ires e Irap da parte di chi aveva già versato in misura piena non è soggetto ai limiti di importo (516.457 euro annui) previsti per le compensazioni nel modello F24. Tale limite vale infatti solo per le eccedenze che emergono dalle dichiarazioni.

Nella circolare é spiegato che la riduzione di tre punti percentuali degli acconti per le società di capitali si applica al metodo storico e a quello previsionale. Per verificare la capienza dell’importo versato con il previsionale occorre fare riferimento a quanto pagato il 1° dicembre scorso, confrontandolo con il 97% dell’imposta che emergerà da Unico. Le sanzioni per il ravvedimento dovuto all’insufficiente versamento in acconto prevedono il 2,5%, entro 30 giorni, oppure il 3%, termine di Unico 2009.

In merito alla nuova deduzione Irap, viene detto che si deve calcolare in via forfetaria in base al 10% dell’imposta regionale pagato nell’anno e, dunque, secondo Assonime non è corretta l’ipotesi per cui il 10% sia solo un tetto rispetto al calcolo analitico delle spese.

Altri chiarimenti sono offerti in merito al rimborso per periodi precedenti e ai crediti d’imposta sulla ricerca. Un’avvertenza di Assonime è che la trasformazione del credito per la ricerca e lo sviluppo da incentivo automatico a beneficio soggetto ad autorizzazione preventiva potrebbe mettere in discussione l’eventualità del suo utilizzo nella determinazione della seconda rata degli acconti 2008.

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