Una delle massime formulate il 13 luglio 2009 dall’Osservatorio del consiglio notarile dei distretti di Firenze, Pistoia e Prato esamina le operazioni sul capitale sociale che la società dalla quale recede un socio deve compiere. Ed afferma che, quando il valore della quota al socio in uscita non può essere rimborsato tramite le riserve disponibili, né la quota può essere acquistata da altri soci o da terzi, il capitale sociale potrà essere ridotto - ai sensi dell’articolo 2437-quater, comma 6, c.c. e dell’articolo 2473, comma 4, c.c. - in misura equivalente al valore nominale della partecipazione del socio recedente. L’eccedenza andrà iscritta come componente negativo del conto economico. In questo modo, si può evitare di correggere le quote dei soci superstiti, considerato che la passività iscritta potrebbe non comportare conseguenze sul capitale, ad esempio nel caso che fossero prodotti utili ad essa corrispondenti o superiori. Vale per Spa ed Srl.
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