Riduzione del capitale sociale in misura pari al valore nominale per non modificare le quote

Pubblicato il 14 settembre 2009

Una delle massime formulate il 13 luglio 2009 dall’Osservatorio del consiglio notarile dei distretti di Firenze, Pistoia e Prato esamina le operazioni sul capitale sociale che la società dalla quale recede un socio deve compiere. Ed afferma che, quando il valore della quota al socio in uscita non può essere rimborsato tramite le riserve disponibili, né la quota può essere acquistata da altri soci o da terzi, il capitale sociale potrà essere ridotto - ai sensi dell’articolo 2437-quater, comma 6, c.c. e dell’articolo 2473, comma 4, c.c. - in misura equivalente al valore nominale della partecipazione del socio recedente. L’eccedenza andrà iscritta come componente negativo del conto economico. In questo modo, si può evitare di correggere le quote dei soci superstiti, considerato che la passività iscritta potrebbe non comportare conseguenze sul capitale, ad esempio nel caso che fossero prodotti utili ad essa corrispondenti o superiori. Vale per Spa ed Srl.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

IMU sui beni-merce: la Corte costituzionale conferma l’obbligo

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy