Riduzione assegno divorzile: dichiarazione dei redditi valutata a discrezione del giudice
Pubblicato il 18 febbraio 2011
Secondo i giudici della Cassazione – sentenza n.
3905 del 17 febbraio 2011 – la dichiarazione dei redditi del coniuge obbligato all'assegno di divorzio, “
attesa la sua funzione tipicamente fiscale”, non ha un valore vincolante per il giudice che debba decidere sulla riduzione dell'assegno di divorzio,
“potendo piuttosto essere valutata discrezionalmente, e quindi disattesa alla luce della altre risultanze probatorie”.
Nel dettaglio, la Corte di legittimità ha confermato la decisione con cui i giudici dei gradi precedenti avevano respinto la domanda di riduzione dell'assegno divorzile in favore della moglie e quello di mantenimento in favore della prima figlia, avanzata da un uomo alla luce di una dichiarazione dei redditi che denunciava un tenore di vita addirittura più basso rispetto a quello della moglie; detta dichiarazione era stata giudicata dai giudici di prime cure come
“poco credibile” in considerazione dell'emersione di altre prove circa la presenza di diverse fonti di reddito dell'uomo.