Riduzione assegno divorzile: dichiarazione dei redditi valutata a discrezione del giudice

Pubblicato il 18 febbraio 2011 Secondo i giudici della Cassazione – sentenza n. 3905 del 17 febbraio 2011 – la dichiarazione dei redditi del coniuge obbligato all'assegno di divorzio, “attesa la sua funzione tipicamente fiscale”, non ha un valore vincolante per il giudice che debba decidere sulla riduzione dell'assegno di divorzio, “potendo piuttosto essere valutata discrezionalmente, e quindi disattesa alla luce della altre risultanze probatorie”.

Nel dettaglio, la Corte di legittimità ha confermato la decisione con cui i giudici dei gradi precedenti avevano respinto la domanda di riduzione dell'assegno divorzile in favore della moglie e quello di mantenimento in favore della prima figlia, avanzata da un uomo alla luce di una dichiarazione dei redditi che denunciava un tenore di vita addirittura più basso rispetto a quello della moglie; detta dichiarazione era stata giudicata dai giudici di prime cure come “poco credibile” in considerazione dell'emersione di altre prove circa la presenza di diverse fonti di reddito dell'uomo.
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