Ricorso in commissione contro gli atti istruttori

Pubblicato il 16 aprile 2009 Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 6315 del 16 marzo 2009, hanno fissato i limiti della giurisdizione tributaria. I giudici di legittimità, confermando la pronuncia del Consiglio di Stato che aveva dichiarato l’inammissibilità, per difetto di giurisdizione, del ricorso del contribuente contro gli ordini di verifica emessi da un ufficio ispettivo delle Entrate, hanno sostenuto che accessi, ispezioni e verifiche fiscali possono essere contestati dinanzi alle Commissioni tributarie, ma solo dopo che è stato notificato l’avviso di accertamento. La valutazione dell’autorità giudiziaria non costituisce esercizio di un potere discrezionale né può ledere il diritto alla difesa del contribuente, che può ricorrere contro il provvedimento conclusivo dell’accertamento. La giurisdizione del giudice tributario può estendersi a tutte le controversie che attengono all’esistenza o all’entità dell’obbligazione tributaria e che non hanno per oggetto solo gli atti finali di imposizione, ma tutte le fasi che hanno portato alla loro formazione. L’irregolarità formale o sostanziale di un atto istruttorio può determinare l’annullamento di quello finale impugnato e i vizi riguardanti gli atti istruttori possono essere eccepiti solo con la contestazione della pretesa che pone fine al procedimento. Infine, gli atti istruttori lesivi dei diritti soggettivi del contribuente, una volta concluso l’accertamento, sono autonomamente impugnabili davanti al giudice ordinario.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Servizi assistenziali Uneba - Ipotesi di accordo del 20/12/2024

10/01/2025

Ccnl Servizi assistenziali. Rinnovo

10/01/2025

Spese di assistenza interamente deducibili per il disabile grave

10/01/2025

Giornalisti parasubordinati, DasmOnline a regime dal 17 gennaio

10/01/2025

Lavoro agile o smart working

10/01/2025

Rateazione dei debiti per premi ed accessori non iscritti a ruolo

10/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy