Con sentenza n. 28147 del 2008, la Corte di cassazione, seconda sezione civile, ha bocciato un'ordinanza con cui il Giudice di pace di Biella aveva dichiarato l'inammissibilità di un ricorso avverso una sanzione amministrativa per mancata indicazione della data di notifica del provvedimento impugnato. Secondo i giudici di legittimità, in particolare, anche se grava sull'opponente l'onere di provare di aver tempestivamente proposto l'opposizione - tanto che, al fine di consentire il controllo in ordine a tale tempestività, egli è tenuto ad allegare copia dell'atto opposto a lui notificato - tuttavia “la mancata allegazione della relata di notifica del provvedimento opposto non costituisce, di per sé, prova della non tempestività dell'opposizione, tale da giustificare, una dichiarazione di inammissibilità del ricorso.” Così, solo nel caso in cui, nel corso del giudizio, non sia possibile controllare, anche d'ufficio, il rispetto dei termini, il ricorso è inammissibile.
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