Ricongiunzioni contributive Onerosità senza efficacia retroattiva

Pubblicato il 24 giugno 2017

La Corte costituzionale, con sentenza n. 147 del 23 giugno 2017, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 12-septies, del Dl n. 78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010) nella parte in cui prevede, per il periodo dal 1° luglio 2010 al 30 luglio 2010, che alle ricongiunzioni, ex articolo 1, primo comma, della legge n. 29/1979, si applichino «le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge», ossia l'onerosità della ricongiunzione.

L'Illegittimità deriva dal contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di ragionevolezza e della tutela del legittimo affidamento.

Dunque, nel caso di specie: per il dipendente INPDAP che ha presentato l'istruttoria il 30 luglio 2010, la ricongiunzione con la contribuzione versata all'Istituto nazionale di previdenza è gratuita.

 

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