Ricongiungimenti con il filtro
Pubblicato il 30 ottobre 2008
Dal 5 novembre partono le nuove disposizioni restrittive sui ricongiungimenti familiari dei cittadini extracomunitari. Il ministero dell'interno, con circolare 0004660 del 28 ottobre 2008, ha infatti chiarito che, in assenza di norme transitorie, le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 160/2008 sono immediatamente applicabili dagli uffici amministrativi, avvocati e magistrati.
Quanto ai requisiti oggettivi per il ricongiungimento, lo straniero deve dimostrare di avere un reddito pari all'assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere. Inoltre, per i genitori da ricongiungere con più di 65 anni è obbligatoria una polizza di assicurazione o una equivalente iscrizione al Ssn, con contribuzione a carico dell'interessato.
I requisiti soggettivi sono invece l'età maggiorenne del coniuge, la totale invalidità per i figli maggiorenni e, per i genitori, l'assenza di altri figli in grado di mantenerli. Se manca la documentazione, le rappresentanze diplomatiche e consolari potranno rilasciare le certificazioni anche sulla base dell'esame del Dna, effettuato a spese degli interessati. Per la consegna del visto occorrono 180 giorni dalla richiesta del nulla osta.
Quanto alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, il dlgs n. 159/2008, a modifica del dlgs 25/2008, prevede il diritto dello straniero a rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda anche se, in tale frangente, il prefetto competente dovrà stabilire un luogo di residenza o un'area geografica in cui i richiedenti asilo potranno circolare. La domanda di asilo potrà essere respinta qualora manifestamente infondata per palese insussistenza dei presupposti, oppure qualora la domanda sia stata presentata solo per ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.