Il termine di trasferimento di sei mesi non è interrotto dalla sospensione, a causa della pandemia di Covid-19, dell’attuazione di una decisione di trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato membro competente.
Scaduto tale termine, spetta allo Stato membro richiedente la competenza per l’esame della domanda di asilo.
E' questa la corretta interpretazione resa dalla Corte di giustizia rispetto all'articolo 27, paragrafo 4, e l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 sui criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.
Con sentenza del 22 settembre 2022 - cause riunite C-245/21 e C-248/21 - la Corte Ue si è espressa in ordine a due domande di pronuncia pregiudiziale che vertevano sull’interpretazione della richiamata normativa.
Si trattava di domande presentate nell’ambito di controversie tra, da un lato, la Repubblica federale di Germania e, dall’altro, due richiedenti asilo, relativamente a decisioni adottate dall'Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati tedesco.
Detto Ufficio aveva dichiarato irricevibili le domande di asilo dei due e, constatata l’assenza di motivi ostativi, ne aveva disposto l'allontanamento verso l’Italia, pronunciando, nei loro confronti, divieti di ingresso e di soggiorno.
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