E’ integrale la deducibilità delle spese di ricerca e sviluppo capitalizzate nell’esercizio in cui sono state sostenute, quando esse abbiano originato risultati economicamente apprezzabili. Se, viceversa, dall’attività di ricerca è derivato un bene o un processo utilizzabile economicamente, i relativi costi iscritti a bilancio possono essere ammortizzati secondo le indicazioni dell’articolo 103 del Tuir come modificato dalla manovra bis (decreto legge 223/06). E’ quanto afferma il Fisco in risposta all’interpello di cui alla risoluzione 95, di ieri, nella quale s’è pure ribadita la non impiegabilità del quadro EC dell’unico per superare il disallineamento tra la disciplina civilistica e quella fiscale.
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