Anche se ancora non si sa quale sarà il futuro riservato all’Irap e, quindi, si è in attesa di conoscere la decisione definitiva della Corte Ue circa la paventata incompatibilità di tale tributo con la normativa comunitaria Iva, gli obblighi dei contribuenti in termini di saldi e acconti relativi al 2006 restano intatti. Al di là di tali incertezze sull’applicabilità futura dell’imposta sull’attività produttive, il calcolo e il versamento dell’Irap a saldo 2005 e in acconto per il 2006, infatti, dovrà essere effettuato comunque dal momento che un eventuale giudizio negativo da parte della Corte di giustizia europea, fatte salve le azioni in giudizio presentate anteriormente al 17 marzo 2005, avrà effetto a partire da una data successiva a quella della sentenza. Pertanto, qualora l’incompatibilità dell’imposta con il diritto comunitario venisse confermata nel corso del 2006, essa avrebbe effetto solo per i periodi d’imposta successivi e, quindi, non prima del 2007. In quest’ottica, le novità introdotte lo scorso anno sulla determinazione del valore della produzione per potere alleggerire il peso dell’imposta restano salve. Si ricordano, a tal proposito, le deduzioni introdotte dalla Finanziaria 2005 che ha modificato alcuni articoli del Dlgs 446/97 contenente le disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta. Tra queste si cita la deduzione a fronte dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, compresi i costi per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo. Analogamente il Dlgs 446/97 prevede che in caso di incrementi occupazioni, imprese e professionisti possano beneficiare di una deduzione della base imponibile Irap fino a 20mila euro per ogni dipendente assunto con contratto a tempo determinato.
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