La commissione tributaria provinciale di Bologna, con sentenza n. 77 del 2008, precisa che l'ufficio tributario, in caso di sottodimensionamento di ricavi o corrispettivi che scaturisce da uno studio di settore, prima di emettere il relativo avviso di accertamento deve invitare il contribuente a spiegare le ragioni dello scostamento dal livello di congruità. Così, nel caso in cui quest'ultimo adduca delle giustificazioni per questa differenza, le stesse devono essere evidenziate nelle motivazioni dell'atto impositivo. Per contro “un avviso di accertamento che non prenda posizione sulle ragioni addotte dal contribuente è nullo per difetto di motivazione”.
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