Ricadute sui professionisti per il domicilio dell’impresa nella Pec
Pubblicato il 16 novembre 2011
La facoltà data al professionista iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili – ex
circolare 3645/C/2011 del ministero dello Sviluppo Economico - di indicare il suo indirizzo Pec come casella di posta elettronica della ditta che assiste, secondo Claudio Bodini, consigliere Cndcec con delega all'informatica, non dev’essere esercitata “
a cuor leggero, perché foriera di oneri e responsabilità ulteriori e diversi rispetto a quelli derivanti dal consueto mandato professionale”.
Con la scelta il professionista presta il fianco a possibili accuse di negligenza da parte dell’impresa che assiste, se non è particolarmente attento e puntuale nel:
- monitorare di continuo la Pec per informare tempestivamente l’impresa di ogni e-mail ad essa indirizzata;
- conservare tutti i certificati relativi alle e-mail inviate e ricevute per conto dell’impresa;
- mantenere la Pec attiva e funzionante con il tempestivo rinnovo del contratto con il gestore che fornisce il servizio di posta.
E, infine, è possibile che la ditta “domiciliata” nella stessa casella di posta elettronica revochi il mandato al professionista, ma si dimentichi di comunicarlo all'apposito registro. In tal caso si avrà un’interruzione solo apparente, poiché la domiciliazione informatica dell'impresa perdurerà e il professionista continuerà a ricevere messaggi indirizzati al suo ex cliente.
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