Ricadute del Dl 78/2010 sui fondi comuni d’investimento
Pubblicato il 10 settembre 2010
Conseguentemente alla nuova definizione di fondo comune d’investimento introdotta dal Decreto legge 78/2010, che riorganizza la disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi, anche i fondi di investimento immobiliare devono possedere i requisiti di una pluralità di investitori, di una predeterminata politica di investimento e di un’autonomia gestionale della Sgr rispetto ai sottoscrittori del fondo. Le società di gestione del risparmio, prive dei requisiti citati, devono adottare le delibere di adeguamento entro trenta giorni dall'emanazione di un decreto del ministro dell'Economia (non ancora pubblicato), altrimenti dovranno procedere alla liquidazione del fondo comune d’investimento, in deroga ad ogni diversa disposizione del Tuf e delle disposizioni di attuazione, pagare l'imposta sostitutiva del 7% e concludere la liquidazione entro cinque anni.
In tal caso, relativamente all’Iva per le cessioni di immobili in sede di liquidazione la norma dispone l’applicazione del reverse charge: il soggetto che pagherà l’Iva è il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato, e la fattura del cedente verrà emessa senza l’addebito dell’imposta.
I conferimenti in società di più immobili, assimilati ai fini Iva a quelli aventi ad oggetto aziende o rami aziendali, non sono assoggettabili ad Iva, ma soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, applicate in misura fissa e non proporzionale.
Le cessioni di azioni o quote in fase di liquidazione non influenzano la determinazione del pro rata di detrazione (non incidono sulla determinazione della percentuale di detraibilità dell’Iva) poiché sono operazioni che non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo.