Ribaditi gli ambiti della notificazione nulla e di quella inesistente

Pubblicato il 21 febbraio 2011 La Cassazione, con sentenza 2728/2011, nel ribadire quanto puntualizzato in pregresse sentenze, chiarisce che la notificazione è inesistente quando sia stata effettuata in un luogo o a persona che non presenti alcun collegamento con il destinatario ed è nulla quando vi sia un collegamento che consenta di portare a conoscenza del destinatario il contenuto dell'atto.

Nel caso di specie, una cartella esattoriale era stata ritenuta inesistente dalla Ctr, poiché notificata ad una società in luogo diverso dalla sede legale. Ma la Cassazione ha dichiarato nulla e non inesistente la notifica.

Pertanto, la proposizione del ricorso del contribuente ha, secondo i giudici, prodotto l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto (articolo 156, comma 3, del codice di procedura civile).

Tuttavia, la sentenza non ha dato ragione al Fisco sulla data a partire dalla quale il ricorso è nei tempi: la Cassazione ha stabilito che il termine per l'impugnazione decorre non dalla data della notifica, ma dall'effettiva conoscenza dell'atto impositivo. Di più, l’onere della prova di tale conoscenza grava sull'Amministrazione che eccepisca la tardività del ricorso.
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