Ribaditi gli ambiti della notificazione nulla e di quella inesistente

Pubblicato il 21 febbraio 2011 La Cassazione, con sentenza 2728/2011, nel ribadire quanto puntualizzato in pregresse sentenze, chiarisce che la notificazione è inesistente quando sia stata effettuata in un luogo o a persona che non presenti alcun collegamento con il destinatario ed è nulla quando vi sia un collegamento che consenta di portare a conoscenza del destinatario il contenuto dell'atto.

Nel caso di specie, una cartella esattoriale era stata ritenuta inesistente dalla Ctr, poiché notificata ad una società in luogo diverso dalla sede legale. Ma la Cassazione ha dichiarato nulla e non inesistente la notifica.

Pertanto, la proposizione del ricorso del contribuente ha, secondo i giudici, prodotto l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto (articolo 156, comma 3, del codice di procedura civile).

Tuttavia, la sentenza non ha dato ragione al Fisco sulla data a partire dalla quale il ricorso è nei tempi: la Cassazione ha stabilito che il termine per l'impugnazione decorre non dalla data della notifica, ma dall'effettiva conoscenza dell'atto impositivo. Di più, l’onere della prova di tale conoscenza grava sull'Amministrazione che eccepisca la tardività del ricorso.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rider: inquadramento contrattuale. I chiarimenti del Ministero

22/04/2025

Contributi Inps, aggiornati tassi di interesse e sanzioni civili

22/04/2025

Lavoratori intermittenti: nuove regole per computo e denuncia Uniemens

22/04/2025

CNDCEC: novità della riforma della riscossione 2025 e riapertura rottamazione quater

22/04/2025

Affitti brevi: poteri limitati dei Comuni

22/04/2025

Cassazione: le ferie sospendono il comporto solo se chieste in malattia

22/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy