Ribadite le esimenti dell’indeducibilità delle spese per operazioni con Paesi black list

Pubblicato il 17 gennaio 2011 La Ctp Milano ha ritenuto – sentenza n. 338/46/10, depositata il 20 dicembre 2010 - che se comprovato l’effettivo interesse economico e la reale esecuzione delle operazioni, le spese e gli altri componenti negativi per gli acquisti effettuati da fornitori residenti in Paesi black list sono deducibili.

Le ipotesi delle esimenti l’indeducibilità dei costi delle operazioni con imprese fiscalmente domiciliate in Paesi a fiscalità privilegiata, sono contenute nell’articolo 110, comma 11, del Dpr 917/1986, per cui è deducibile il costo delle operazioni citate se:

- è provato che l’impresa residente svolga un’attività commerciale effettiva in via prevalente;

- è provato che le operazioni sono connotate da effettivo interesse economico e sono state concretamente effettuate.

Nel caso di specie, senza specifica motivazione e senza richiedere ulteriori documenti (ex circolare 29/E/2003), l’Ufficio erroneamente non aveva reputato valida la prova fornita dalla ricorrente in base alla seconda esimente citata.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rider: inquadramento contrattuale. I chiarimenti del Ministero

22/04/2025

Contributi Inps, aggiornati tassi di interesse e sanzioni civili

22/04/2025

Lavoratori intermittenti: nuove regole per computo e denuncia Uniemens

22/04/2025

CNDCEC: novità della riforma della riscossione 2025 e riapertura rottamazione quater

22/04/2025

Affitti brevi: poteri limitati dei Comuni

22/04/2025

Cassazione: le ferie sospendono il comporto solo se chieste in malattia

22/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy