Riavvio più facile per l’attività

Pubblicato il 10 marzo 2007

Il tribunale di Roma, con decreto del 6 febbraio interpretato in maniera innovativa l’articolo 26 della legge fallimentare, che ammette il reclamo al tribunale contro i decreti del giudice delegato. In altri termini, con la pronuncia in questione, è stato ammesso il reclamo contro il provvedimento che autorizzava il curatore fallimentare ad appellare la pronuncia di revoca. L’accoglimento dell’impugnazione ha, di fatto, consentito alla società di poter riprendere un’attività che i tempi di attesa di un’eventuale giudizio di appello avrebbero gravemente compromesso. I giudici del tribunale di Roma partono dalla constatazione che l’impugnazione in questione attribuisce al giudice chiamato in causa il potere di riesaminare il provvedimento assunto dal giudice delegato, verificando le misure prese d’urgenza, senza la possibilità di un’adeguata valutazione. Mancando tale possibilità di fare un reclamo sulle decisioni del giudice delegato, che incidono in maniera diretta sugli interessi del soggetto fallito, quest’ultimo vedrebbe compromessa la possibilità di tutelare i propri diritti.

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