La Corte di cassazione, con la sentenza n. 12057 del 17 maggio 2010, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’agenzia delle Entrate che chiedeva di fissare un termine perentorio per la rinotifica di ricorso. A base della richiesta il trasferimento dell'avvocato del contribuente accertato.
L’Agenzia aveva inviato una prima notifica presso il procuratore del contribuente che, però, risultava essersi trasferito. Successivamente, dopo una ricerca infruttuosa presso l'ordine degli avvocati di competenza circa detto trasferimento, l'Agenzia aveva avanzato la richiesta in oggetto. Ma i giudici della Cassazione non hanno ritenuto valida la motivazione del Fisco fondata sul trasferimento dell'avvocato, che non estende il termine dell'Amministrazione finanziaria per la notifica del ricorso. Nello specifico, si spiega che la riattivazione del procedimento notificatorio è concessa in casi particolari. Onere dell’Agenzia era di effettuare entro l’anno un secondo tentativo. Solo dopo, con documentazione comprovante un preciso iter seguito per effettuare la notifica, “il procedimento notificatorio, ancora nella fase perfezionativa per il notificante, può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini, mediante istanza al giudice ad quem”.
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