In materia di revocatoria ordinaria, la prova della partecipatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici.
Tra queste, si annovera la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, nell’ipotesi in cui tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo medesimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
E’ questo il principio ribadito dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 1404 depositata il 26 gennaio 2016.
Nel caso esaminato, è stata confermata la decisione di merito che aveva accolto l’azione revocatoria promossa da una banca nei confronti di due coniugi e in relazione ad un atto traslativo, a titolo oneroso, della proprietà della casa coniugale, dal marito alla moglie, inserito negli accordi accessori alla separazione personale tra i medesimi.
La Corte territoriale, in particolare, aveva fondato l’affermazione della scientia damni in capo al terzo acquirente, ossia la moglie, sul dato presuntivo costituito dal rapporto di coniugio.
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