Revisione di imprese ed enti minori: il collegio sindacale è indistinto dal revisore esterno

Pubblicato il 25 ottobre 2010 Con il Dlgs 39 del 2010, in vigore fino all’adozione dei principi di revisione di derivazione della Commissione europea in base alla direttiva europea 2006/43/Ce, decade il principio 1005/2004 sulla revisione delle imprese ed enti minori. In esso si consideravano linee guida all’applicazione dei principi di revisione in base alle caratteristiche delle imprese minori, con adattamenti delle regole per la minor complessità dei processi, la carenza di sistemi di controllo interni ed altro.

Adesso il principio di revisione internazionale n. 200 non fa distinzione tra collegio sindacale e revisore esterno, ponendo le regole che: il revisore è una categoria generale a cui si riferiscono tutte le prescrizioni degli Isa, esclusi quelli che non risultano applicabili alla realtà aziendali che mancano dei presupposti di fatto; il revisore deve applicare gli Isa (i principi internazionali di revisione dell’Ifac), che rappresentano il quadro di riferimento per tutti i tipi di incarico di revisore.   Sempre lo stesso principio, tuttavia, nei paragrafi A64 e A65, indica la nozione qualitativa della minore dimensione aziendale pur non prevedendo alcun paragrafo riservato alle imprese di minori dimensioni. In soccorso viene il principio Isa 315 che, nelle linee guida, offre semplificazioni relative alle imprese minori.   È opportuno ricordare che il Cndcec ha aperto una consultazione pubblica, fino alla fine di ottobre 2010, in merito alla bozza di un documento da presentare per un nuovo set di principi di comportamento del collegio sindacale ritenuto necessario proprio alla luce degli ultimi interventi normativi. Gli argomenti di discussione vertono sull’introduzione dell’approccio al rischio nella definizione del perimetro del controllo e la disciplina dell’indipendenza. Gli interessati sono invitati a fornire considerazioni sul sito del Cndcec.
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