L’agenzia delle Entrate, con la risposta ad un interpello sulle regole di territorialità Iva per i servizi, precisa i confini della “partecipazione” all'operazione da parte della stabile organizzazione.
Ex articolo 192-bis della direttiva 2006/112/CE, le nuove regole del Vat package prevedono che la stabile organizzazione è debitore dell’Iva solo se partecipa all'operazione, territorialmente rilevante ai fini Iva in Italia, posta in essere dal soggetto estero, altrimenti è l’acquirente soggetto passivo Iva, ad essere tenuto all'assolvimento dell’Iva tramite il reverse charge.
L'Agenzia, in proposito, spiega che la stabile organizzazione in Italia di un soggetto estero si ritiene che partecipi ad un’operazione se il coinvolgimento della stessa riguardi una parte essenziale dell’operazione in oggetto e la misura di tale coinvolgimento dovrà essere valutata operazione per operazione.
La stabile organizzazione agirà come debitore d'imposta in presenza di tre condizioni:
- che sia caratterizzata da un grado sufficiente e da una strutture idonee in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di effettuare la cessione di beni o la prestazione di servizi alla quale partecipa;
- che i mezzi umani e tecnici siano effettivamente utilizzati per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione o della prestazione imponibile, prima o durante la realizzazione di detta cessione o prestazione;
- che il coinvolgimento della stabile organizzazione riguardi una parte essenziale dell'operazione e, in particolare, non limitata ad attività di supporto amministrativo.
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