L’Inps, con la circolare n. 43 del 15 marzo 2006, oltre a fornire altri chiarimenti, afferma che non possono essere frazionate le retribuzioni convenzionali, comprese quelle del lavoro a tempo parziale; ciò è permesso solo in casi previsti dall’articolo 3 del Dm 31 gennaio cui è contemplata la divisibilità in 26 giorni lavorativi delle retribuzioni convenzionali per assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da e per l’estero nel corso del mese. Occorrerebbero chiarimenti riguardo al part-time svolto all’estero in Paesi non convenzionati in merito al periodo di anzianità contributiva per il calcolo della pensione, in particolare se tale periodo debba essere ridotto in base al quoziente derivante dal rapporto tra orario effettivamente svolto e orario ordinario stabilito contrattualmente.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".