Definite le tempistiche e le regole per le imprese agricole che vogliono fruire del credito d’imposta previsto dalla Legge di Bilancio 2021 per potenziare il commercio online.
L’Agenzia delle Entrate, in data 20 maggio 2022, ha pubblicato il provvedimento n. 174713/2022, con il quale ha definito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del suddetto tax credit, oltre ad approvare il modello da inviare, le istruzioni per la sua compilazione e le specifiche tecniche.
La comunicazione delle spese per fruire del credito d’imposta per l’e-commerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari va inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti.
Per gli investimenti realizzati nel 2021, la comunicazione delle spese ammissibili deve essere inviata dal 20 settembre al 20 ottobre 2022.
Con il detto provvedimento è stato approvato il modello di “Comunicazione delle spese per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico”, con le relative istruzioni.
La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.
A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
A regime la comunicazione va inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti.
Nello stesso periodo è possibile:
inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.
La Legge di bilancio 2021 (comma 131 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha previsto la concessione, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, del credito d’imposta per il sostegno del made in Italy (di cui all’articolo 3, comma 1 del DL 91/2014 convertito) alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle strade del vino, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
Il tax credit è riconosciuto, per il triennio 2021/2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari, che possono assumere la forma di:
“rete contratto”, priva di autonoma soggettività giuridica, prevista dall’art. 3 comma 4-ter del DL 5/2009 convertito;
“rete soggetto”, dotata di autonoma soggettività giuridica, acquisita ai sensi dell’art. 3 comma 4-quater del DL.
Sono agevolabili le spese sostenute dai suddetti soggetti per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni, relative a:
dotazioni tecnologiche;
software;
progettazione e implementazione;
sviluppo database e sistemi di sicurezza.
Il credito spetta nella misura del 40% dell’importo degli investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, in ciascuno dei periodi d’imposta di spettanza del beneficio per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
In particolare il tax credit spetta:
nella misura del 40% e nel limite di 50.000 euro dell’importo degli investimenti realizzati per le piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
nella misura del 40% e nel limite di 25.000 euro dell’importo degli investimenti realizzati per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE;
nella misura del 40% e nel limite di 50.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati per le piccole e medie imprese agroalimentari, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis».
Il credito d’imposta è fruibile dai beneficiari esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24.
Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. Tale percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di presentazione.
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