Traendo origine da un contenzioso instaurato tra una società del settore alimentare e i competenti uffici Iva e Registro, la sentenza di Cassazione n. 11457 del 30.5.2005 afferma che il cessionario non può detrarre l'Imposta sul valore aggiunto che gli è stata addebitata erroneamente dal cedente in un trasferimento d'azienda. Questa operazione non rientra nel campo d'applicazione dell'imposta, quindi è indetraibile.
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