Responsabilità senza automatismi
Pubblicato il 16 febbraio 2009
Ancor prima di chiedere,
ex post, al venditore, in qualità di obbligato solidale, un tributo – quando è mancata la riscossione dall’obbligato principale (l’acquirente) - l’ufficio fiscale deve, in via prodromica, rispettare i termini ed emettere apposito avviso di accertamento anche verso il venditore. Non è infatti ammessa, enuncia la Ctr Puglia con la sentenza
73/5/08, alcuna richiesta per via analogica dall’obbligato principale (l’acquirente) a quello solidale (il venditore). Così, se la richiesta al privato è stata a titolo di Invim e registro, essa resta, e l’Ufficio non può avanzare un’ulteriore pretesa a diverso titolo sol perché la riscossione non è andata a buon fine.